E’ stata pubblicata ieri sul Gazzettino Ufficiale la nuova normativa del codice stradale che inasprisce le pene in caso di incidenti mortali votata lo scorso 2 marzo al senato con 149 voti a favore, tre no e quindici astensioni. L’omicidio stradale è adesso un reato a se stante. Non cambia il tipo di pena previsto quando l’omicidio sia causato da incidente stradale, da due a sette anni di carcere, ma cambiano le specifiche oggettive. Chi causa un incidente mortale in stato di ebrezza con un tasso superiore ai 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droga, può essere condannato da un minimo di otto fino a dodici anni di carcere. Se il tasso alcolemico supera gli 0,8 grammi per litro o l’incidente è causato da guida pericolosa, la condanna è dai cinque a dieci anni. In caso vengano uccise più persone si può essere condannati fino a 18 anni di galera. Se l’autore dell’incidente fugge la pena può essere aumentata di due terzi e comunque non inferiore ai 5 anni per omicidio e tre anni per lesioni. Se si viene condannati scatta il ritiro automatico della patente e si potrà riaverla dopo quindici anni in caso di omicidio e cinque in caso di lesioni. Se il conducente fugge dopo aver causato un omicidio, dovrà aspettare trenta anni.