Viviamo un’epoca di riforme importanti nel mondo della Chiesa. L’ultima riguarda le reliquie dei servi di Dio, dei beati e dei santi, per cui verranno modificate diverse disposizioni su indicazione di un’Istruzione della Congregazione delle cause dei santi dal titolo “Le reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazione”. Come riferisce Avvenire, il testo sostituisce l’Appendice dell’Istruzione “Sanctorum Mater” del 2007, pur ribadendo la distinzione tra “reliquie insigni” e “reliquie non insigni”: le prime sono il “corpo dei beati e dei santi o le parti notevoli dei corpi stessi oppure l’intero volume delle ceneri derivanti dalla loro cremazione”, mentre le seconde sono “piccoli frammenti del corpo dei beati e dei santi o anche oggetti che sono stati a contatto diretto con le loro persone”. In entrambi i casi l’Istruzione ordina che le reliquie vengano “custodite in urne o teche sigillate” e conservate in luoghi “che ne garantiscano la sicurezza, ne rispettino la sacralità e ne favoriscano il culto”. 



L’ACQUISIZIONE DELLE RELIQUIE

La prima parte dell’Istruzione è dedicata all’acquisizione delle reliquie. Nel testo si spiega che l’organo predominante è la Congregazione delle cause dei santi, alla quale ci si deve rivolgere per comunicare dove le reliquie vengono custodite oper eventuali traslazioni (spostamenti temporanei o definitivi). Prima di procedere a “qualsiasi operazione sulle reliquie” bisogna che l’erede dia il consenso a “donare i resti mortali del servo di Dio o del venerabile alla Chiesa, tramite uno strumento giuridicamente riconosciuto dalle autorità civile ed ecclesiastiche”. Responsabile di queste operazioni è il vescovo diocesano (o l’eparca). Nella seconda parte dell’Istruzione si spiega come il vescovo debba – alla presenza di un notaio, un promotore di giustizia, postulatore – verificare concretamente lo stato delle reliquie insigne, il tutto “senza dare pubblicità all’evento”, ma accertandosi che esistano i sigilli alla cassa contenente il corpo o i resti mortali e andando alla ricerca di conferme sull’autenticità delle reliquie stesse.



PRELIEVO, COMMERCIO E PELLEGRINAGGIO

Sempre nella seconda parte dell’Istruzione intitolata “Le reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazione”, si precisa che “non è consentito lo smembramento del corpo” poiché possono essere prelevate soltanto “piccole parti o frammenti” che siano “già separati dal corpo“. Assolutamente vietati – com’è ovvio – “il commercio e la vendita delle reliquie, nonché la loro esposizione in luoghi profani o non autorizzati“. E a proposito di esposizione delle reliquie, la terza e ultima parte dell’Istruzione viene dedicata proprio al “pellegrinaggio” resti dei servi di Dio, dei beati e dei santi. Le nuove disposizioni prevedono che l’intera operazione ottenga il via libera da parte della Congregazione e che prima dell’inizio del pellegrinaggio venga verificata l’apposizione di sigilli, sinonimo di autenticità. Spetta anche in questo caso al vescovo diocesano nominare un “custode-portitore”, che avrà il compito di seguire le reliquie per tutto il percorso del pellegrinaggio. Infine un notaio stenderà un verbale inerente tutte le operazioni svolte.

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