Una sentenza storica e che vede per la prima volta in Italia “accettato” l’utero in affitto praticato in un altro paese straniero. La Corte di Appello di Trento con una ordinanza ha disposto il riconoscimento di efficacia giuridica per una coppia di genitori gay «al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri e il loro padre non genetico». Da oggi insomma, una coppia genitori omosessuali viene riconosciuta come entrambi padri di un bambino avuto con utero in affitto non sul nostro territorio (dove al momento la pratica della maternità surrogata è ancora vietata). Nell’ordinanza della Corte d’Appello di Trento, che porta la data 23 febbraio, si stabilisce un “principio importantissimo”, come spiega il direttore del portale di studi giuridici di “Articolo 29”, Marco Gattuso, e cioe’ «l’assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all’estero, rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa».
Secondo la sentenza della Corte d’Appello di Trento in merito al caso di una coppia gay che chiedeva il riconoscimento di padri per entrambi i membri dei conviventi omosessuali, viene di fatto riconosciuta per la prima volta in Italia la genitorialità. Secondo la Corte, infatti, «l’insussistenza di un legame genetico tra i minori e il padre non è di ostacolo al riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero: si deve infatti escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all’opposto deve essere considerata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato». Come prosegue la spiegazione della Corte di Trento, «la favorevole – considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite». Il caso sarà ovviamente dibattuto e non poco nei prossimi mesi con il precedente creato oggi che peserà e non poco nelle varie sentenze successive sullo stesso concetto di maternità surrogata e genitorialità tra conviventi dello stesso genere.