Clamorosa sentenza del tribunale di Firenze che ha riconosciuto, a due italiani dello stesso sesso residenti nel Regno Unito, il diritto che l’adozione, fatta anch’essa in quel paese, sia valido e riconosciuto anche in Italia dove la legge non riconosce nessuna delle due cose. “I giudici – spiega al sussidiario il giurista Alberto Gambino, presidente dell’Associazione Scienza & Vita – si muovono pescando qua e là, e in questo caso, approfittando di una zona grigia lasciata nella legge sulle unioni civili, hanno deciso che quello che è riconosciuto nel Regno Unito, al fine di salvare i diritti del minore, sia riconosciuto anche in Italia”. In barba a ogni legge e alla nostra Costituzione.
Professore, nella sentenza si legge che la coppia “è una vera e propria famiglia e un rapporto di filiazione in piena regola che come tale va pienamente tutelato”. I giudici hanno deciso che cosa è una famiglia?
E’ successo che in un altro ordinamento, quello inglese, una coppia gay è legalmente riconosciuta come famiglia, e perciò i due sono legittimati ad adottare come le coppie etero. Nel Regno Unito infatti è consentito che una coppia omosessuale abbia diritto ad adottare.
Però il giudice di Firenze ha deciso che quanto è legge in Inghilterra sia legittimo anche in Italia dove così non è. In base a cosa?
Il passaggio che ha fatto il giudice di Firenze è di dire: poiché quella è una famiglia e in quell’ordinamento c’è un principio di fondo che si chiama miglior interesse del minore e poiché il miglior interesse secondo i nostri giudici è di mantenere il legame familiare che hanno acquisito in questo caso all’estero, il cosiddetto status, allora questo interesse giuridico deve essere riconosciuto anche in Italia.
Continuiamo a non capire come si possano adottare in Italia riconoscimenti giuridici validi all’estero.
Il problema è che è stato fatto un discorso puramente formalistico, ritengono cioè che l’interesse non sia da intendersi in chiave sostanziale come invece ritiene il giudice italiano.
Cioè?
L’interesse sostanziale vuol dire che viene valutata l’idoneità della coppia, le capacità e tante altre cose nell’interesse del bambino. In questo caso si è solo recepito l’aspetto formale, e cioè che non riconoscere questo status anche in Italia sarebbe stato un danno per il minore. Quella famiglia sebbene non italiana se non per nascita, diventa compatibile con il nostro ordinamento.
Perché mai?
E’ stato fatto un secondo ragionamento, e cioè che i principi di ordine pubblico italiano non sono più solo italiani, desumendolo da una sentenze della Cassazione del giugno del 2016, in cui si dice che nei nostri ordinamenti confluiscono anche i trattati europei, internazionali, le convenzioni e quant’altro.
Mi scusi, ma questa non è violazione della sovranità di uno stato e delle sue leggi?
Significa che il nostro parlamento non è più sovrano nel determinare ciò che è in armonia con i valori fondanti della nostra civiltà perché espropriato di questa valutazione. Si tratta di fonti internazionali che magari l’Italia ha recepito e che per il giudice entrano nell’ethos sociale di un paese. Di conseguenza l’ordine pubblico italiano non è più violato.
Infatti è stata citata la Convenzione dell’Aja del 1993.
Quella ha un’importanza relativa, perché il giudice ha fatto ben di più. Ha detto che la sua sentenza è conforme a una serie di principi e trattati europei dove c’è una nuova concezione di famiglia.
Quindi ha di fatto riconosciuto che in Italia la famiglia omosessuale esiste davanti alla legge e può adottare, giusto?
Sì, anche se è contro la nostra legge. Nella Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo) c’è il diritto a sposarsi e il diritto ad avere dei figli che sono due diritti distinti, mentre in Italia sposarsi e fare figli in base alla Costituzione sono una unica cosa.
A questo punto che senso ha fare le leggi?
Purtroppo il nostro ordinamento in questo caso non aiuta. Si ricordi la battaglia per la stepchilld adoption durante la formulazione della legge sulle unioni civili. Alla fine non venne inserita, però è stata inserita una norma che dice che restano fermi gli orientamenti della giurisprudenza.
Che significa?
E’ una norma che dal punto di vista giuridico non significa nulla perché è ovvio che sia così, ma si voleva dire che quando siamo davanti a delle zone grigie a questo punto la giurisprudenza fa la legge. Nel caso specifico essendoci una zona grigia, i giudici possono formulare sentenze che aggirano la legge andando a prendere un po’ qua e un po’ là, dove credono, in questo caso da trattati internazionali.
Di chi è la colpa? Dei politici che fanno leggi incomplete o dei giudici che aggirano la legge?
Direi che la colpa è al 50 per cento. Un po’ i giudici sono troppo creativi, un po’ la politica non mette paletti chiari. Quando fu eliminata la stepchild adoption una parte del parlamento esultò, l’altra disse: tranquilli, c’è una zona grigia dove metterci le mani.
Qualche giorno fa a proposito di stpechild adoption i giudici di Trento hanno riconosciuto l’adozione a una coppia gay, anche qui andando contro la legge.
Il caso di Trento è ancora più eclatante, perché la legge vieta la stepchild adoption.
Nel caso di Firenze i giudici hanno preso per buono il giudizio di idoneità della coppia formulato in Inghilterra senza preoccuparsi di farne uno analogo in Italia, è corretto?
Siamo davanti a un’interpretazione mai data prima perché la legge sull’adozione italiana dice espressamente che per adottare devono essere persone di sesso opposto, uomo e donna, sposate da almeno tre anni. In Inghilterra i due saranno anche sposati, ma qui da noi no, per cui è stato applicato un concetto di famiglia che non appartiene allo stato italiano.
In conclusione?
I giudici non si sono posti il problema sostanziale, si sono posti solo il problema formale, cioè se ci sarebbe stata la lesione di un legame giuridico. Non si sono posti cioè il problema se per quel bambino crescere senza una madre sia un danno o no.
Non c’è psicologo che non sarebbe d’accordo nel dire che sia un danno privare un bambino della presenza materna.
La cosa grave infine non sono tanto queste sentenze, quanto il precedente costituito dalla Cassazione nel giugno 2016 che aveva appunto ridisegnato il concetto del minore in chiave formalistica e non sostanziale. E’ da qui che sono partiti i giudici di Trento e di Firenze. Abbiamo una Cassazione che non ha un ordinamento consolidato, sarebbe auspicabile rimettere alle Corti unite della Cassazione la problematica e ridisegnare la formulazione in chiave dell’interesse sostanziale del minore, avere cioè diritto a una madre e a un padre.
(Paolo Vites)