La sentenza numero 11.504 della Cassazione del 10 maggio 2017 sta già facendo, come si suol dire, giurisprudenza. Il riferimento è alla decisione dei giudici che meno di un mese fa hanno di fatto cancellato il principio secondo cui, in materia di assegno di divorzio, ad influire debba essere il precedente tenore di vita della coppia. Come riferisce Il Corriere della Sera, a dover essere garantita è esclusivamente la sopravvivenza dell’ex partner, e sembra che nei diversi Palazzi di Giustizia italiani abbiano accolto con favore questo tipo di sentenza. In che senso? Nelle ultime settimane diversi giudici si stanno palesemente ispirando alla 11.504, per venire a capo di annose cause di separazioni e divorzi che vedono opposti ex mariti e mogli.



Un esempio? A Venezia il giudice Tania Vettore richiama la sentenza 11.504: «Il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio appare privo di rilevanza — scrive — per la concessione dell’assegno divorzile». Infatti «la signora abita la casa familiare» e anche se «sostiene di non riuscire in ragione della sua età e inesperienza a trovare una occupazione» ha «tuttavia capacità e possibilità effettive di lavoro personale, visto anche il suo titolo di studio (laurea in Scienze politiche)». Quindi nel mentre neppure un assegno di mantenimento, quello tra separazione e divorzio.



Detto che la sentenza numero 11.504 ha sancito che il tenore di vita precedente non deve incidere nel determinare la cifra dell’assegno divorzile, sorge ora un altro dubbio. A quanto corrisponde il “minimo necessario per vivere”? Come sottolineato da Il Corriere della Sera, infatti, una certa cifra può bastare per vivere dignitosamente a Crotone, ma non a Milano. Dunque ecco la proposta del giudice Giuseppe Buffone che, nell’ambito di una causa di divorzio ancora in corso, ha suggerito che debba essere “lo stesso al di sotto del quale un individuo alle prese con la giustizia ha diritto al gratuito patrocinio dello Stato”, ovvero 1000 euro al mese. In alternativa “un altro parametro potrebbe essere” , scrive, “il reddito medio percepito nella zona in cui egli vive”. Certo è che questa sentenza è stata accolta con grande rapidità dai giudici. Il punto di vista dell’avvocato milanese Eliana Onofrio è il seguente:”E la velocità con cui questa sentenza è stata raccolta mostra che ce n’era bisogno. Tuttavia occorre anche riconoscere che l’Italia non è ancora la Svezia: una cinquantenne che vuole rientrare nel mercato del lavoro da cui magari era uscita appena sposata, in accordo col marito, non ha più le stesse opportunità. Le sentenze applicano leggi ma sono le leggi che devono risolvere i problemi. E forse una si potrebbe fare velocemente: agevolazioni per chi dà lavoro a donne in quella situazione, come per chi lo dà ai giovani. Perché no?”.

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