Sono stati raddoppiati i giorni di congedo obbligatorio con il “nuovo” Bonus Papà 2018: l’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 (comma 354) decreta infatti il salire dei giorni di congedo paternità da 2 a 4 a partire dal 1 gennaio 2018, provando a far avvicinare il welfare italiano a quello più sviluppato in temi di assistenza alle famiglie del Nord Europa. Non solo, la Manovra del governo Gentiloni ha di fatto anche ripristinato il congedo facoltativo di cui tutti i papà potranno godere se la madre rinunciasse ad un giorno di maternità. Grandi novità dunque in campo sul fronte previdenziale con la legge inserita e pubblicata già in Gazzetta Ufficiale e sul portale Inps: «L’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. L’articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017 ed ha previsto, per l’anno solare 2018, l’aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni».



ECCO COME RICHIEDERLO

Il congedo di paternità può essere utilizzato da tutti i papà – tranne per i dipendenti pubblici che attendono una norma ad hoc in via di presentazione, ndr – entro i cinque mesi di nascita del figlio, anche in contemporanea al periodo di astensione del lavoro che spetta alla mamma con la maternità. Resta una diversità profonda in materia di possibili conseguenze legali per la mancata adesione all’obbligatorietà di tale congedo: le madri sono sottoposte a richiami anche penali, per i padri invece non sono previste alcune sanzioni né per il lavoratore e né per l’azienda. Nota bene: il congedo non può essere frazionabile in ore, ma deve essere per forza fruito per l’intera giornata di lavoro, mentre sul fronte dei pagamenti, «i papà che usufruiranno di questa misura avranno diritto al 100% della retribuzione (calcolata sullo stipendio percepito durante il mese precedente all’inizio del congedo) che sarà a carico dell’Inps, ma verrà anticipata dal datore di lavoro (che li recupererà conguagliandoli nel flusso uniemens)», spiega ancora l’Inps. Attenzione anche alle modalità per poter ottenere il congedo di paternità a partire da questo anno 2018: va infatti presentata al datore di lavoro la domanda di congedo (non all’Inps dunque, ndr) con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla presunta e prevista data del parto. «Nel caso si voglia richiedere anche la giornata facoltativa, dovrà essere allegata anche la dichiarazione della madre (da trasmettere anche al datore di lavoro di quest’ultima) che rinuncia al corrispondente periodo di congedo di maternità», sottolinea il focus di Repubblica. Da ultimo, nella Manovra è stato esplicitato che se la mamma non lavora, il congedo del padre può essere richiesto entro il terzo mese dal parto, avendone diritto anche i genitori in mobilità o cassa integrazione.

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