Non risarcito il marito traditore di una donna morta in un incidente. La sua richiesta è stata respinta a causa della sua relazione extraconiugale. La delicata vicenda giudiziaria, ricostruita da La Stampa, è cominciata nel luglio del 1998, quando in provincia di Matera un’automobile si scontra con un mezzo agricolo, per giunta non assicurato. Le conseguenze peggiori sono per la donna alla guida della vettura, morta a causa delle lesioni riportate nell’incidente. Viene ricostruita la dinamica e i giudici definiscono le responsabilità dei due conducenti: colpevole non è solo l’autista del mezzo agricolo, ma anche la donna che percorse «pur se a velocità inferiore a quella massima consentita, una strada rettilinea senza prestare adeguata attenzione alla presenza di un ostacolo ancora visibile per le sue significative dimensioni» e «senza indossare le cinture di sicurezza». Accertato il concorso di colpa, in Appello viene ritenuta legittima la pretesa di risarcimento avanzata dai familiari della donna, ma tra questi non c’è il marito.



MOGLIE MORTA IN INCIDENTE: MARITO TRADITORE NON RISARCITO

La richiesta di padre, fratelli e figli della donna è stata ritenuta legittima, non quella del marito infedele, che quindi è stata respinta. Il “no” si spiega, secondo i giudici, con la mancanza di «un progetto di vita in comune di un vincolo affettivo» tra i coniugi. Si fa riferimento ad una «relazione extraconiugale, da cui era nato un figlio tre mesi prima della morte della moglie». Decisiva quindi la presenza di una circostanza che costituisce «sintomo del deterioramento e della cessazione di un rapporto coniugale» e della conseguente mancanza di «un vincolo affettivo». Questa visione è stata condivisa anche dalla Corte di Cassazione, che ha respinto definitivamente la domanda di risarcimento presentata dal marito. Non è applicabile alla vicenda in esame la «sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale», a causa di «elementi di segno contrario», come «l’esistenza di una relazione extraconiugale» da parte del marito della donna deceduta con «conseguente nascita di un figlio». Il marito, dunque, non ha dato prova della concreta «persistenza di un vincolo affettivo» in ambito coniugale e quindi di «avere effettivamente subito un danno morale» per la morte della moglie.

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