Se hai una macchina potente superiore ai 250 cavalli, non puoi chiedere la tariffa agevolata per la mensa scolastica dei figli. A stabilirlo è stata la Cassazione, che prendendo atto dei nuovi regolamenti comunali sul redditometro, ha respinto la richiesta di una madre di Chieri, provincia di Torino. Come sottolineato dal quotidiano La Repubblica, la donna si era auto-applicata lo sconto sulla mensa del figlio che frequentava la scuola pubblica del paese, nonostante parere contrario del Comune risalente al 2011. Secondo la mamma, l’auto che possedeva, seppur superante i 250 cavalli, era vecchia ed intestata all’ex convivente. Dopo aver pagato per intero la somma dovuta, la donna aveva fatto ricorso al Giudice di Pace di Chieri per riavere i 467 euro versati, domanda accolta nel 2014, ma il Comune ricorse al tribunale di Torino, che nel 2015 gli diede ragione.
LO SPIRAGLIO DELLA CASSAZIONE
A quel punto la donna aveva fatto ricorso in Cassazione, ma anche in questo caso la madre venne condannata a versare il compenso di cui sopra, con l’aggiunta delle spese legali pari a 1.200 euro. Secondo quanto stabilito dai giudici «non è discriminatoria», come invece aveva stabilito il Giudice di Pace, «la previsione del regolamento comunale perché riferita al solo elemento della cilindrata del veicolo, senza tenere conto della vetustà dello stesso e della frequenza del suo uso». La Cassazione ha lasciato comunque un piccolo spiraglio, riconoscendo ai genitori di poter fare ricorso al giudice ordinario per contestare «le delibere – si legge su La Repubblica – sulle tariffe dei servizi nel caso in cui violino dei diritti».