Il giudice Masoni ha posto due condizioni fondamentali per la messa in pratica del Biotestamento: il tutore, ovvero il padre ultraottantenne, deve ricercare il miglior interesse della persona incapace di intendere e volere e poi deve ricercare nel passato le volontà da lei espresse sulle sue cure sanitarie e patrimoniali. Fino a quel momento il Tribunale – come racconta La Gazzetta di Modena – si era basato su di una precedente sentenza del 2004 che precedeva di fatto «che se l’interessato non fosse in grado di esprimere un consenso consapevole relativamente alle decisioni di natura sanitaria, all’amministratore di sostegno potevano essere attribuiti poteri di rappresentanza per esprimere il consenso informato in nome e per conto del beneficiario». Di fatto invece con questa nuova decisione che per la prima volta fa affidamento alla nuova legge del Biotestamento, viene stabilito che chi viene nominato tutore dal tribunale – in mancanza di Dat scritte – può prendere delle decisioni sul malato incapace di esprimersi se si riesce a sapere quale orientamento aveva questi (il padre) sulle sue cure e gli eventuali limiti. Come poi prevede la legge del 2017, «per quello riguarda la sanità il tutore deve prestare il consenso informato – o in alternativa il rifiuto – per le cure e i trattamenti necessari per la salute. Ogni anno deve presentare un resoconto scritto sull’attività svolta per il beneficiario e sulle sue condizioni di vita». (agg. di Niccolò Magnani)



PADRE “INTERPRETE” DELLA SUA VOLONTÀ

Il biotestamento trova applicazione. Un signore anziano ultraottantenne, padre di una donna di quaranta ricoverata in coma da mesi, è divenuto il tutore della figlia, proprio come voluto dalla legge. La malata si trova presso l’ospedale di Baggiovara di Modena, e il genitore è stato nominato dal giudice come suo tutore, vista l’incapacità della dona di intendere e di volere. Come da legge approvata nel dicembre del 2017, soltanto pochi mesi fa: «Chi decide di usufruire delle Dat (Disposizioni anticipate di trattamento ndr), dovrà indicare un fiduciario che ne faccia le veci e lo rappresenti. Secondo la legge – prosegue il testo approvato a fine anno scorso – per l’interdetto decide sempre il tutore».



TOCCA AL TUTORE FARNE LE VECI

In mancanza di una scrittura, la legge stabilisce che il tutore nominato prenda quindi le decisioni al posto del malato, divenendo di fatto un interprete della sua volontà. Il padre sarà quindi responsabile delle cure e dei trattamenti sanitari sulla figlia, ed inoltre, dovrà occuparsi anche delle questioni patrimoniali, come ad esempio la riscossione dello stipendio o di un’eventuale pensione, nonché la gestione dei suoi beni. Ricordiamo, comunque, che il biotestamento non prevede alcuna decisione per quanto riguarda l’eutanasia, che in Italia rimane ancora una pratica vietata nonostante da più parti si invochi la sua introduzione per i casi più gravi.

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