La Corte d’Appello di Napoli si è espressa con una rivoluzionaria sentenza in merito alla richiesta di “stepchild adoption” avanzata da una donna, madre non biologica del bambino nato dalla sua compagna. Dopo essersi vista respingere la richiesta di adozione del bambino nato attraverso la procreazione assistita eterologa, aveva presentato ricorso sul quale si è pronunciata la Corte d’Appello napoletana ritenendo la donna non “una sorta di terzo genitore” bensì “il secondo genitore, l’unico che il minore possa avere”. Come rende noto il portale Articolo29.it, dunque, secondo la sentenza emessa, anche la madre non biologica è da ritenersi a tutti gli effetti madre sin dalla nascita (e non semplice madre adottiva) poiché accettò e condivise il progetto della procreazione assistita. E’ sempre la Corte di Appello di Napoli a ritenere che la partner della madre biologica svolge il ruolo di genitore “addirittura da un momento precedente al concepimento, avendo contribuito alla sua generazione”. Le due donne, considerate e tutti gli effetti madri dalla nascita, come spiega AdnKronos convivono dal 2008 e sono unite civilmente dal 2016. Il minore, stando a quanto stabilito dai giudici della Corte partenopea, “è inserito in quella che considera ed è la sua famiglia, ed è ben accudito dalle due donne che ne condividono, sotto ogni profilo, sia pure solo ancora in via di fatto, la responsabilità genitoriale”.
AVVOCATO DELLE DUE DONNE: “SENTENZA CORTE, ULTERIORE PASSO AVANTI”
Sono entrambe socie dell’associazione genitori omosessuali “Famiglie Arcobaleno” le due donne che, come stabilito con sentenza dalla Corte di Appello di Napoli sono da ritenersi madri dalla nascita. Il legale che le ha assistite in questa loro battaglia, avvocato Francesca Quarato, a Repubblica.it ha spiegato ampiamente quale sia l’importanza delle motivazioni contenute in una simile sentenza. “Nel riconoscere il diritto delle due mamme ad essere riconosciute entrambe come genitrici del figlio che insieme hanno voluto, la Corte d’Appello fa un passo avanti ulteriore ricordando che la stepchild è una forma di tutela minima per i figli di coppie omogenitoriali”, spiega l’avvocato. La stepchild, infatti, non solo è subordinata alla domanda ma assicura una tutela non piena e consente solo l’adozione di colui che dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti figlio della coppia sin dal momento della sua nascita. “In tal senso, richiama espressamente la legge 40 indicando per la piena tutela dei figli di coppie omogenitoriali la strada del riconoscimento alla nascita”, ha aggiunto l’avvocato. Già in passato altri tribunali avevano concesso la stessa possibilità sebbene la Legge Cirinnà non lo preveda in modo esplicito pur lasciando aperte le porte ad una eventuale evoluzione giurisprudenziale del “diritto” ad avere due mamme e due papà.