La Commissione Trasporti sta valutando in queste ore le variazioni da apportare alla legge sull’omicidio stradale, la numero 41 del 2016. Al tempo stesso, è notizia di questi giorni quella secondo la quale la Corte Costituzionale ha confermato certamente pena più severe per l’omicidio stradale ma al tempo stesso ha deciso la revoca automatica della patente solo in caso di stato di ebbrezza e droga. Secondo quanto spiegato dalla Consulta, la legge del 2016 che ha recentemente introdotto oltre al reato di omicidio stradale anche quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime ha superato il vaglio di costituzionalità sul divieto di bilanciare aggravanti con attenuanti. Tuttavia, la Corte ha invece ribadito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada in merito alla revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. Nel dettaglio, i giudici hanno stabilito che è legittimo revocare automaticamente la patente solo in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o dall’assunzione di stupefacenti ma nelle altre ipotesi hanno escluso l’automatismo finora previsto. Al giudice la scelta finale se applicare o meno, in base alla valutazione del singolo caso, la meno grave sanzione della sospensione della patente.
OMICIDIO STRADALE: REVOCA PATENTE, ECCO COSA CAMBIA
In merito alle novità in fatto di omicidio stradale, è intervenuto oggi anche l’avvocato Daniele Bocciolini che alla trasmissione Uno Mattina nella puntata odierna ha fatto ulteriore chiarezza sulla decisione della Corte Costituzionale. Cosa cambia di fatto con questa sentenza e perchè la revoca automatica della patente in tutti i casi è dichiarata incostituzionale? “Sono state sollevate tante questioni di legittimità costituzionale”, ha esordito il legale alla trasmissione mattutina dell’ammiraglia Rai. L’avvocato Bocciolini ha spiegato che sostanzialmente il punto era il seguente: “al momento in cui vi è la condanna sia nel caso di omicidio stradale che di lesioni stradali, il giudice doveva in sentenza applicare in automatico come sanzione accessoria la revoca della patente”. Adesso invece “il giudice dovrà revocare la patente in automatico solo quando c’è lo stato di ebbrezza e l’assunzione di stupefacenti” mentre in tutti gli altri casi “dovrà valutare caso per caso se revocare in automatico la patente o sospenderla”. Ma dove confligge con la Costituzione? “Dal punto di vista del principio di uguaglianza”, ha spiegato l’avvocato Bocciolini.