Una coppia divorzia ma non secondo la legge italiana, bensì quella marocchina. Lo ha deciso la prima sezione civile del tribunale di Bergamo che lunedì si è pronunciato per la prima volta sulla fine di un matrimonio senza seguire la nostra normativa, stando a quanto riporta Il Giorno. Un divorzio diretto, quindi niente separazione per la coppia, con una sentenza pronunciata seguendo il codice di statuo personale marocchino, la Moudawana, in vigore dall’8 marzo 2004. Secondo la legge marocchina, la moglie ad esempio può ottenere il divorzio in caso di abusi o pregiudizi. Il caso di Bergamo riguarda una coppia che si era sposata nel consolato marocchino di Milano. Residenti nell’hinterland, sono genitori di tre figli minori. Con una scrittura privata hanno chiesto insieme l’applicazione della legge del proprio paese d’origine. E nel diritto marocchino non esiste l’istituto della separazione, bensì quello del divorzio per mutuo consenso, con o senza condizioni. E il tribunale bergamasco ha preso atto della volontà reciproca del divorzio diretto.



BERGAMO, COPPIA DIVORZIA SECONDO LEGGE MAROCCHINA

La prima sezione civile del tribunale di Bergamo ha verificato che le condizioni concordate dai coniugi non fossero in contraddizione con le disposizioni della Moudawana e che non arrecassero danni agli interessi dei figli. Riunitisi il 19 dicembre scorso in camera di consiglio, i giudici hanno accolto la domanda di applicazione della legge del proprio paese, come peraltro previsto dall’articolo 5 del Regolamento europeo 1259/2010, il cosiddetto Roma III. Le condizioni del divorzio fissate dal tribunale di Bergamo seguono dunque le disposizioni del diritto marocchino: la custodia dei figli spetta in primis alla madre, mentre il padre è obbligato al loro mantenimento per la somma complessiva di 500 euro al mese. In questo caso però le parti hanno confermato la propria autosufficienza e di aver risolto ogni questione patrimoniale. Una sentenza analoga era stata pronunciata due anni fa dal tribunale di Bologna, che in quell’occasione garantì alla moglie due forme di tutela che mancano nell’ordinamento giuridico italiano, “consolazione” e “pensione per il periodo di vedovanza”, di durata pari a tre cicli mestruali.

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