Una donna si era rivolta al suo medico ginecologo chiedendogli la prescrizione di un anticoncezionale: il dottore, però, ha sbagliato e alla fine il bambino è nato. Di chi è la “colpa”? Secondo la Cassazione non ci sono dubbi: a rispondere di quella gravidanza indesiderata dovrà essere il medico. A raccontare questa vicenda a dir poco paradossale che arriva da Milano è stato il quotidiano Il Tempo: il medico è stato citato in tribunale dalla donna “per danni da nascita indesiderata per aver prescritto un farmaco non adatto alla contraccezione” come invece richiesto dalla paziente. L’uomo, invece, si è reso protagonista di un incredibile errore: anziché dare il contraccettivo, come domandato dalla donna, le ha somministrato un cerotto che solitamente viene impiegato nella terapia ormonale delle donne in menopausa. Una svista clamorosa, pagata a carissimo prezzo.



MEDICO SBAGLIA CONTRACCETTIVO: CASSAZIONE, “MANTENGA IL BAMBINO”

Il medico che ha sbagliato a prescrivere il contraccettivo dovrà mantenere il bambino nato dalla gravidanza indesiderata della sua paziente. Questo il responso dei giudici della Cassazione che hanno esaminato il caso, condannando il medico di base al “risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalle spese per mantenimento del minore nella misura di 116.237 euro”. Dunque è lui il “responsabile” di quanto accaduto e per questo motivo dovrà provvedere al mantenimento del bimbo, che oggi ha 9 anni, e che la donna aveva confidato di non poter crescere, fino al compimento dei suoi 20 anni. Rivolgendosi al proprio medico di fiducia per richiedergli la prescrizione dell’anticoncezionale, infatti, la donna aveva sottolineato come “la sua situazione familiare e patrimoniale” non le consentisse di avere una gravidanza, ancora di più se si considera che il suo compagno aveva seri problemi di salute. Dall’Asl, però, le spiegano che quel cerotto che lei credeva anticoncezionale non funziona come lei pensa. Ora il medico, spiega Adnkronos, “ha chiamato in causa per il risarcimento la sua compagnia assicuratrice per far fronte alle spese di mantenimento, richiesta respinta dal tribunale e successivamente anche dalla Corte di Appello che tuttavia, una volta riesaminata la sentenza in base al dettato della cassazione, l’ha accolta”.

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