Il Ministero della Difesa non ci sta e replica anche duramente all’articolo uscito oggi su Libero in merito alla presunta “svendita” degli immobili della Difesa inutilizzati da anni: «Il Ministro Trenta premi solo i furbetti», è il titolo dell’articolo di Fausto Carioti messo in forte discussione dal Ministero guidato da Elisabetta Trenta, con il sottotitolo ancora più pesante «la grillina svende gli alloggi a chi li occupa abusivamente. Migliaia di abitazioni della Difesa sono utilizzate da inquilini senza i requisiti richiesti per accedervi. Ora il bando permette loro di comprarle a prezzi di saldo». Ebbene, con un comunicato ufficiale il Ministero della Difesa afferma che tale articolo appare del tutto «infondato, in quanto il Ministero della Difesa, per mezzo della Direzione Tecnica competente, emana il bando per la vendita all’asta delle case della Difesa sulla base delle norme vigenti e determina i prezzi a base d’asta in aderenza agli accordi vigenti con l’Agenzia del Demanio». Il bando trattato è il numero 25 per cui resta infondata, sempre secondo i tecnici della Trenta, anche la definizione temporale che fissa al presente le condizioni di vendita di tali immobili, quando invece esse sono applicate fin dal 2015 scorso.
LA REPLICA DELLA DIFESA
Il netto comunicato diffuso dal Ministero della Difesa segue quanto già emesso lo scorso 13 marzo 2019 con la Quinta Serie Speciale: il 25esimo bando di asta pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la vendita di unità immobiliari residenziali libere del Ministero della Difesa, si aggiunge a quanto già avvenuto nelle cinque precedenti occasioni dove sono stati venduti circa1100 alloggi del Dicastero. In particolare, l’ultimo bando discusso nell’articolo di Libero contiene immobili presenti in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Puglia e Sicilia. «Occorre precisare inoltre che la normativa in vigore* definisce anche i criteri di vendita e i destinatari della stessa. In particolare dagli articoli 404 e 405 del TUOM – Testo Unico delle disposizioni in materia di Ordinamento Militare – e dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, individua quale destinatario del bando anche il “conduttore” dell’immobile e, nello specifico, anche il conduttore “sine titulo” non in servizio che, tuttavia, non ha diritto agli sconti previsti dalle norme», rilancia ancora il comunicato della Difesa che conclude affermando che le attuali norme «non prevedono l’esclusione dalle aste dei conduttori “sine titulo”.