Tra poco anche Le startup innovative potranno reprimere risorse sul mercato dei capitali offrendo le proprie quote al pubblico attraverso piattaforme di crowdfunding. Solitamente questa metodologia di raccolta fondi veniva utilizzata prevalentemente dalle Spa, ma non nuovo decreto intende ampliare le possibilità di finanziamento per le srl ordinarie e startup.



Si tratta infatti di imprese che hanno una scarsa rosa di strumenti per l’accesso al credito alternativo rispetto a quello bancario. E così un nuovo decreto estende il Crowdfunding anche alle srl e start-up: ecco come.

Crowdfunding per le imprese: in che modo potranno accedere anche le Srl

Lo prevede il decreto legislativo che sta per essere emanato e si era estetiste il regolamento Europeo numero 2020/20503 relativo ai fornitori europei di servizi crowdfunding per le imprese che modifica il precedente regolamento 2017/1829 e la direttiva Europea 2019/1937. Le tecniche di operatività per attuare il regolamento che disciplina l’attività dei servizi di crowdfunding per le imprese saranno dunque regolamentate dalla Consob e dalla Banca d’Italia. La novità è che le srl potranno accedere quote di partecipazione a fronte del capitale versato. Le quote quindi potranno essere sottoscritte dagli investitori che dovranno essere messi al corrente del finanziamento.



Crowdfunding per le imprese: l’obbligo delle piattaforme di raccolta fondi

In alcuni casi dovranno essere le stesse piattaforme di crowdfunding a valutare se i servizi offerti siano appropriati agli investitori e quindi dovranno valutare l’esperienza, la situazione finanziaria di chi investe in un determinato progetto. Se le imprese non dovessero conformarsi a tale obbligo potrebbero incorrere in una sanzione che va da 500 euro fino a 500 mila euro.

Chiunque decida di aderire all’offerta di finanziamento di Srl dovrà conferire un mandato ad un intermediario incaricato, affinché effettui l’intestazione delle quote il nome proprio per conto di sottoscrittore, rilassi una certificazione comprovante la titolarità delle quote, consenta il sottoscrittore di alienare le quote e accordi e sottoscrittori si deve chiedere l’intestazione diretta a sé stesso delle quote di loro pertinenza.