La sfida della multietnicità interroga il mondo contemporaneo e gli ordinamenti faticano a trovare risposte adeguate. Ad esempio, nel recente statuto della Catalogna, dove da un lato il nazionalismo porta a consacrare il catalano come lingua ufficiale, paradossalmente dall’altro si difende la necessità di promuovere “politiche che garantiscano il riconoscimento e l’esigibilità dei diritti e doveri delle persone immigrate”, fino a dar spazio a forme di unione coniugale come la poligamia. Anche a livello civile e amministrativo esiste un campionario vastissimo di soluzioni, soprattutto in tema di politiche sociali.
Il limite di quelle ispirate al multiculturalismo a volte è che – come sottolineato da Fukuyama – si spingono gli immigrati a cercare welfare invece che lavoro, “contribuendo direttamente ad indurre un senso di alienazione e disperazione”. In questo senso merita di essere ricordato il reddito minimo di inserimento previsto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che è stato calibrato solo sul requisito della residenza proprio per favorire gli immigrati, ma in realtà determina non pochi effetti perversi come quello di favorire culture contrarie alla emancipazione della donna, cui spesso viene impedito di lavorare per conseguire il contributo regionale.
Tra le soluzioni di tipo, invece, assimilazionista è emblematica la legge francese n. 228/2004 che ha vietato agli studenti degli istituti di formazione non universitaria di indossare segni o tenute che manifestino ostensiblement un’appartenenza religiosa. Si tratta di una soluzione che dà luogo a gravi contraddizioni: il divieto imposto agli alunni di una scuola di indossare un simbolo religioso potrebbe infatti pregiudicare lo stesso diritto all’istruzione, con gli alunni costretti a cambiare scuola e magari ad iscriversi a scuole confessionali pur di restare coerenti al proprio credo (o alla propria appartenenza).
A livello del diritto penale non mancano soluzioni espressive di atteggiamenti opposti alla logica multiculturale. Ad esempio, la recente legge italiana sul divieto di mutilazioni genitali femminili è attraversata da un’inedita esagerazione punitiva. Nell’ambito penale un ruolo molto significativo rispetto alla sensibilità multiculturale è anche quello della giurisdizione, in forza della possibilità di applicare le cosiddette “esimenti culturali” (cultural defenses) agli imputati di processi penali aventi ad oggetto reati “culturalmente orientati” (cultural offenses).
L’analisi delle soluzioni giuridiche evidenzia una quindi grande varietà di approcci. Peraltro, risposte articolate e diverse, se non anche contraddittorie, spesso convivono all’interno degli stessi sistemi generalmente “orientati” all’ideologia multiculturalista o a quella assimilazionista. Un dato comune è però certo: il nuovo contesto mette sotto scacco una logica puramente conservatrice del diritto esistente: “noi, qui, facciamo così” non è più un argomento spendibile troppo tranquillamente. Il nuovo intreccio tra le culture costringe a riflettere su quei fondamenti (la dignità personale, la libertà individuale, i diritti individuali irrinunciabili, l’eguaglianza tra uomo e donna ecc.) prima dati per scontati in una società culturalmente omogenea.
In definitiva, la nuova dimensione sociale sollecita l’esperienza giuridica ad aprirsi a una nuova riflessività, a interrogarsi sul perché di determinate scelte di valore e sul perché queste possono dirsi realmente universali. Si tratta di una prospettiva che evoca un certo superamento di paradigmi spesso diffusamente ed acriticamente accettati come quello hobbesiano auctoritas non veritas facit legem o come quello kelseniano di una dottrina pura del diritto. In altre parole, si evidenzia la necessità di spostare l’ago della bilancia dell’esperienza giuridica sul terreno della ratio – senza accontentarsi della mera voluntas – per iniziare ad aprire un dialogo giuridico fondato su quella che acutamente Donati, nel suo libro Oltre il multiculturalismo, definisce “ragione relazionale”, per indicare quella ragione dove l’identità non è assunta in modo autoreferenziale (“l’individuo moderno vede se stesso attraverso la propria immagine sullo specchio”) e il dialogo è non solo con l’immagine dell’altro. La ragione relazionale, allora, come afferma Donati “potrebbe diventare l’operatore di un nuovo ordine socioculturale, in cui a ciascuno viene chiesto di dare buone ragioni dei suoi comportamenti, azioni e modi di vita”.