Il contributo culturale cattolico è stato analizzato, a volte con la giusta incisività, altre riprendendone (in bene e in male) le formule più schematiche e abusate, nell’interezza delle discipline dove ha potuto essere visto all’opera. L’attualità degli ultimi mesi, non solo italiana, rende nuovamente e sempre di più di interesse la riflessione sul diritto e sull’apporto culturale della dottrina cattolica alle nostre istituzioni giuridiche: essendo, ormai, fortunatamente chiaro che è nella inadeguatezza di alcune di loro, e perciò nella loro percepibile e doverosa modificabilità, che vanno approntare le soluzioni per affrontare la crisi sociale, economica e civile dell’Italia dell’ultimo decennio.
Rileggere la riflessione di alcuni giuristi cattolici, anche quando risalente negli anni, implica l’opportunità, mai così utile, di vedere se i guasti con cui ci misuriamo oggi furono effettivamente indicati per tempo dalla dottrina più accorta, e se in quella stessa dottrina possono essere rinvenuti gli strumenti concettuali o, in alcuni casi, le opzioni concrete per superare l’attuale fase di stallo. E la riconsiderazione critica, sotto il duplice profilo pratico e teorico, non può che partire (anche se molti altri itinerari sarebbero plausibili e condivisibili) dal lascito intellettuale di Giuseppe Capograssi (1889-1956) e di Francesco Carnelutti (1879-1965), per la specificità dell’opera di ciascuno, prima ancora che per il comune impegno nella fondazione dell’Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, arrivata, per altro verso, in un periodo storico a dir poco emblematico.
Mentre l’Ucgi veniva alla luce, si registravano: l’avvento dello stato costituzionale (e sociale) di diritto, la difficile ricostruzione del Paese dopo la guerra, la necessità di superare, oltre alla limitazione delle libertà politiche, sociali e civili, anche gli steccati dottrinari dichiaratamente e formalisticamente giuspositivistici che avevano anche inconsapevolmente legittimato un percorso politico esasperatamente decisionistico e, conseguentemente, destinato a sfociare in prospettive di chiaro taglio autoritario.
In particolar modo, Giuseppe Capograssi intuì come potesse e dovesse cambiare lo studio del diritto, la sua metodologia, da una rigida immanenza schiacciata su una visione marcatamente organicistica della comunità politica alla valorizzazione della persona, nel nuovo sistema costituzionale e nell’urgente rivivificazione interpretativa che ciò comportava rispetto al Codice Civile del 1942: come traghettarlo nel nuovo ordine, cioè funzionalizzarne gli istituti positivi al mutato assetto politico e alle innegabili trasformazioni che volevano essere introdotte nell’ordinamento?
Capograssi parte dal passaggio precedente: dal diritto della norma al diritto dell’esperienza. Non per farne una teoria giusrealistica (la quale, se parte dall’osservazione dei rapporti di forza in un contesto dato, non riesce a presentarsi come effettivamente diversa dalle tendenze più ambigue del positivismo), bensì per approdare ad un giusnaturalismo ispirato ai valori cristiani, ancorché fondamentalmente condivisibile pure sulla base di piattaforme concettuali totalmente laiche, se non quando ateistiche.
Il lascito di Capograssi non è materiale d’archivio, anzi è fonte di una riflessione che ha valicato la stretta dichiarazione di discendenza teorica dalla dottrina dell’esperienza giuridica e dall’opera capograssiana in senso stretto.
Attraverso essa si è compreso che bisognerà concentrarsi sulla centralità del soggetto agente e sull’impellenza di rinvenire un dispositivo teorico trascendentale, in grado di creare presupposti di concordia e condivisione a base universalistica, tra le molteplici volontà dei soggetti agenti (elenco per definizione “aperto”, non esauribile all’atto del formalizzarsi degli effetti della prima dichiarazione di volontà). Molti i temi che Capograssi lascia allo studio dei posteri: i rapporti tra fede e scienza, analizzati negli anni Dieci del XX secolo; prima, ben prima, della Marcia su Roma, la considerazione critica sulla caducazione del modello d’autorità dello Stato post-unitario; i dubbi a largo raggio sull’affermazione di una cultura solo presuntiva dell’individualismo, per cui la riflessione da essa postulata non sarebbe sulla persona, ma sulla mera accumulazione.
Non meno versatile ci sembrano gli interessi ermeneutici di Francesco Carnelutti, anche per l’oggettiva varietà dei temi trattati, stavolta con un più incisivo rapporto ai temi del contenzioso giuridico e della riforma puntuale di aspetti specifici del diritto vigente. E se nell’incipit del percorso teorico carneluttiano, soprattutto in materia di diritto commerciale, appare già profilarsi una nozione di impresa che sarà di gran lunga diversa dall’immagine codicistica difesa da Mussolini (impresa e circolazione dei beni, da un lato; impresa e nazione, dall’altro), le intuizioni più limpide sono rinvenibili nella dogmatica civilistica, nella teoria del processo e nel contributo offerto a un garantismo penale post-costituzionale.
Quanto al primo ambito, la sistematica di Carnelutti, che lo stesso studioso non concepiva con metodo hegeliano, insensibile alle fenditure dell’esperienza e, perciò, cristallizzato e immutabile già all’atto stesso di proporsi, ha lasciato tracce evidenti anche al livello del lessico giuridico: un intero dizionario del diritto privato può sorreggersi sulle riflessioni di Carnelutti in materia di obbligo, di onere, di facoltà, di potere, di diritto soggettivo e di soggettività, senza apparire affatto sorpassato (almeno nell’enucleazione delle grandi categorie all’interno delle quali il giurista prova prudentemente ad analizzare il diritto per come è, per come sta accadendo).
È bene chiarire, però, come le pagine di Carnelutti sulla teoria della pena e del reato siano ancor maggiormente attuali, affermandovisi una concezione non rigidamente sanzionistica del diritto, attenta alla condizione del reo e a quella area effettuale del diritto processuale penale che è l’esecuzione penale (secondo una metodologia oggettivistica, quanto all’individuazione dei criteri adottati nel comminare la pena, all’interno di una cornice edittale; secondo una metodologia soggettivistica, nel ravvicinamento delle garanzie formali, generali e astratte, alla singola esperienza di esecuzione della pena).
Per tali ragioni, che costituiscono semplicemente un possibile sommario dei frammenti della riflessione giuridica dove il contributo culturale cattolico di Carnelutti e Capograssi risulta più convincente e da dovere essere ripensato e riconsiderato anche nel contesto laico-secolare odierno, aprire un sereno dibattito sui meriti e (perché no?) pure sui limiti delle teorie dei due studiosi vorrebbe forse dire avvicinarsi, in concreto, allo studio di problemi materiali del vigente ordinamento giuridico italiano.