La settimana scorsa, a Roma, giuristi e italianisti riuniti a convegno hanno chiesto che la lingua italiana sia espressamente indicata nella nostra costituzione come lingua ufficiale. I quotidiani hanno citato la proposta di integrare l’art. 9 cost. con la proposizione: “L’italiano è la lingua della Repubblica” (così il Corriere della Sera del 18 febbraio a p. 36, per la penna di Dario Fertilio). L’Italia si collocherebbe in tal modo nel novero degli Stati che indicano la lingua o le lingue ufficiali del rispettivo Paese. Così avviene nella maggior parte dei ventotto Paesi che fan parte dell’Unione Europea. Una breve rassegna ci dà materia per riflettere.
L’art. 8, c. 1 della costituzione austriaca afferma che “la lingua tedesca, fatti salvi i diritti riconosciuti […] alle minoranze linguistiche, è la lingua ufficiale [Staatssprache] della Repubblica”. E al c. 3 si riconosce, nella sua specificità (eigenständig), anche la “lingua austriaca dei segni” (Österreichische Gebärdensprache). Pari riconoscimento è attribuito dalla costituzione ungherese (art. H dei Fondamenti) al magiaro e alla lingua magiara dei segni.
Meno comprensivo, l’art. 6 della costituzione estone enuncia, sobriamente: “La lingua ufficiale dell’Estonia è l’estone” (Eesti riigikeel on eesti keel). Nulla si dice del russo, che è lingua di un terzo della popolazione (immigrata per lo più in epoca sovietica). Anche l’art. 4 della costituzione lettone (che risale al 1922) dichiara solo l’ufficialità della lingua lettone. Del pari, l’art. 14 della costituzione lituana afferma: Valstybine kalba – lietuviu kalba “la lingua dello Stato è la lingua lituana”. Null’altro. Laconica è anche la Carta rumena (art. 13: În România, limba oficiala este limba româna). Non si cita il magiaro, che pure ha tradizioni antiche in Transilvania e in Banato; si tralascia anche il romaní, lingua dei Rom, mal tollerati ovunque. Invece, la costituzione bulgara afferma, all’art. 36, che lo studio e l’uso del bulgaro sono un diritto e un obbligo di ogni cittadino; inoltre, i cittadini di altra lingua (p.es. il turco) hanno sì il diritto allo studio e all’uso della propria, ma sono tenuti a studiare anche il bulgaro.
A Cipro, la costituzione del 1960 riconosce al greco e al turco la dignità di lingue ufficiali. La costituzione greca, invece, non fa cenno alla lingua.
Andiamo a nord. La Legge fondamentale della Finlandia, all’art. 17, indica due lingue ufficiali: il finnico e lo svedese (circa un quarto dichiara di parlare, a qualche titolo, lo svedese; di questi, un buon numero si dichiara bilingue).
La Carta belga, all’art. 30, stabilisce invece che l’uso delle lingue impiegate in Belgio (francese, neerlandese, tedesco) è facoltativo e può essere regolato solo dalla legge e soltanto per gli atti dell’autorità pubblica e per le questioni legali. Una formula simile si trova all’art. 29 nello statuto del Granducato del Lussemburgo, là dove si precisa che l’uso delle lingue in questioni amministrative e legali è regolato da leggi apposite. Non fanno cenno alla lingue le costituzioni delle altre monarchie costituzionali (Paesi Bassi, Danimarca, Svezia).
In Irlanda (art. 8 della costituzione) l’irlandese è lingua nazionale e come tale è la prima lingua ufficiale (The Irish language as the national language is the first official language). L’inglese è “riconosciuto come una seconda lingua ufficiale” (The English language is recognized as a second official language). L’opposizione tra l’articolo determinativo (“la” lingua irlandese) e l’indeterminativo (l’inglese è “una” seconda lingua: una delle tante) rivela l’intento patriottico: la lingua ufficiale è la lingua che dà fondamento unitario alla nazione.
Di foggia più recente, l’art. 27 della costituzione polacca assegna al polacco la dignità di lingua ufficiale, riconoscendo i diritti delle minoranze linguistiche (tedesche e lituane) ratificati da accordi internazionali. A sua volta, l’art. 6 della costituzione slovacca, dopo aver dichiarato la lingua ufficiale, stabilisce che gli usi di altre lingue (come il magiaro) diverse da quella ufficiale sono regolamentati da leggi.
Più interessante, per noi, è la carta slovena: all’art. 11 lo sloveno è dichiarato lingua ufficiale; inoltre, al comma secondo, si stabilisce che nei comuni ove risiedono le minoranze italiana o ungherese sono ufficiali anche l’italiano o l’ungherese. Dunque la Slovenia riconosce l’ufficialità dell’italiano nei comuni italofoni; essa è arrivata prima della Repubblica Italiana. Peraltro, l’italiano è lingua ufficiale anche nella vicina Confederazione: all’art. 70, la costituzione elvetica cita tedesco, francese e italiano, con medesima dignità, come lingue ufficiali. In Croazia, invece, la costituzione (art. 12) si limita a dichiarare l’uso ufficiale della lingua croata e dell’alfabeto latino.
Anche la costituzione spagnola merita attenzione. L’art. 3 afferma: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla“. Si precisa poi che le altre lingue spagnole (las demás lenguas españolas) hanno pure carattere di ufficialità nelle rispettive Comunità Autonome, secondo gli Statuti locali. E il terzo comma osserva che “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección“. Nel medesimo spirito si muove l’art. 5 della nostra costituzione.
Non passa inosservata la cura con cui, nella costituzione portoghese, all’art. 74, si assegna allo Stato il compito di assicurare l’insegnamento del portoghese ai figli degli immigrati. Tuttavia, non si indica espressamente il portoghese come lingua ufficiale.
Ecco, infine, l’art. 2 della costituzione francese: “La langue de la République est le français“. Su questa affermazione (oltre che su apposite leggi per la tutela della lingua) si basano le attività di regolamentazione del lessico, che dal 1972 è affidata a Commissioni governative incaricate di rendere in francese ogni parola nuova che imiti il suono di voci allogene, oggi per lo più inglesi. Lo scopo di tale impresa è di mantenere e rafforzare le funzioni sociali di prestigio della lingua nazionale, così che tutti i francesi (e le francesi) possano esprimersi in tutti gli ambiti con parole francesi.
La breve rassegna consente alcune osservazioni. In Europa le costituzioni dei Paesi di antica e solida tradizione parlamentare (per lo più sono monarchie) non fanno cenno a lingue ufficiali (Germania, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Portogallo) o, al più, rinviano alle leggi ordinarie che regolamentano l’uso delle lingue (Belgio, Lussemburgo): per un Paese civile, bastano e avanzano. A loro volta, le costituzioni di alcuni Paesi indicano sia la lingua ufficiale sia i diritti delle minoranze linguistiche (Bulgaria, Polonia, Slovacchia, Spagna). Altre riportano più lingue ufficiali (Finlandia, Irlanda, Cipro) e riflettono una situazione socio-culturale complessa. Vi è poi un gruppo ristretto di Paesi che nella costituzione – per lo più di formulazione recente – inseriscono affermazioni perentorie (Romania, Estonia, Lettonia, Lituania) che a volte ignorano le minoranze. Vi è infine la tradizione della Francia, che fa della lingua un fattore di costruzione dell’identità nazionale. È una presenza importante, perché ha influito grandemente sulla formazione di altre nazionalità e di altri nazionalismi. Peraltro, non è l’unica tradizione vitale nei Paesi dell’Europa unita.
In Germania, oggi leader di fatto dell’Unione Europea, la questione della lingua ufficiale si è discussa a lungo. Da ultimo, nel novembre 2011 era giunta all’Assemblea federale di Berlino (il Bundestag) una petizione affinché il tedesco fosse indicato come lingua nazionale nella Legge fondamentale (Grundgesetz, la costituzione tedesca). Si voleva mettere in rilievo la funzione di coesione sociale e di promozione culturale della lingua ufficiale. L’ampio e articolato dibattito non ha condotto a risultati. Si è peraltro rilevato come il tedesco sia già dichiarato lingua ufficiale tanto nella legge federale sulla costituzione dell’ordinamento giudiziario (Gerichtsverfassungsgesetz) quanto nelle leggi sui procedimenti amministrativi (Verwaltungsverfahrengesetze). Le istituzioni della Germania (a livello sia del Bund sia dei Länder), così come i protagonisti della vita culturale sono comunque impegnati nella promozione di una “cultura critica” della lingua, con associazioni riccamente finanziate sia da enti pubblici sia da privati.
La situazione normativa italiana in parte è simile a quella tedesca (mentre la “cultura critica” della lingua è stata “asfaltata” dagli anni Settanta del Novecento). La Costituzione non indica una lingua ufficiale (vi è forse l’eredità dello Statuto Albertino). Peraltro, la Carta è scritta in italiano e questo è un implicito riconoscimento che la lingua nazionale esiste come humus in cui ha radici la Repubblica. Essa è implicitamente accolta come lingua ufficiale. Tale requisito affiora in alcune sedi decisive, come, per esempio, nel “Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” (approvato con DPR n. 670 del 31 agosto 1972). Vi si legge, all’art. 99 (Uso della lingua tedesca e del ladino): “Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato”. E la legge n. 482 del 15 Dicembre 1999 (“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”) dichiara che “la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano” e che la Repubblica “valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana” e “promuove altresí la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge” (art. 1, commi 1 e 2).
La situazione normativa attuale contiene già quanto basta per coltivare, difendere, arricchire la lingua italiana. Forse indicarla come lingua ufficiale anche nella Costituzione può contribuire a rafforzare la consapevolezza dell’importanza che l’italiano riveste come veicolo di promozione culturale e di coesione sociale. Come segno importante contro le discriminazioni andrà indicata anche la lingua italiana dei segni, secondo il modello austriaco e ungherese. Sul ripristino della “cultura critica” della lingua bisognerà lavorare molto, nelle scuole e nelle pubbliche arene. Chi abbia credibilità, si farà senz’altro onore.