Sullo sfondo dell’odierno dibattito sui diritti umani, sulla loro estensione, valorizzazione, traduzione legislativa, sta il problema della loro “fondazione” o giustificazione in riferimento o meno alla “natura”, ad una “legge naturale” da riconoscere e da applicare.
Nella impostazione tradizionale, tale riferimento era ritenuto essenziale. «Gli uomini nascono uguali “per natura”» si diceva, ad esempio, nelle grandi Dichiarazioni settecentesche dei “diritti naturali”, come quella degli Stati Uniti d’America e quella della Rivoluzione francese. E la “natura”, in quanto voluta come tale dal Dio creatore, era ritenuta “sacra”, e quindi obbligante nelle sue “leggi”. L’impostazione era chiaramente “metafisica”, nel senso del riconoscimento di un ordine oggettivo delle cose, che l’uomo è impegnato a conoscere per poi adeguarvisi. Ed era anche “teologica”, in quanto legava il diritto naturale alla fede in Dio.
Con la svolta del pensiero moderno, che ha spostato il centro dell’universo dall’oggetto al soggetto, fino a vedere in questo l’artefice dell’ordine scientifico del mondo e il metro di ogni giudizio di valore, si è progressivamente divulgata una concezione antimetafisica anche nel campo del riconoscimento dei diritti umani. Questi non sarebbero da “fondare” in riferimento alla “natura” ma da stabilire in modo “storico” e democraticamente consensuale o contrattuale. Senza la necessità di alcun riferimento ad una fede religiosa e quindi in modo puramente “laico”.
La critica che questa posizione fa alla posizione tradizionale è di essere “astorica”, di avere una concezione fissista ed essenzialista del diritto e, soprattutto, di finire per comprimere la libertà e la creatività dei singoli individui, vincolandoli a norme autoritarie considerate “sacre” ed intoccabili. Ogni tipo di “fondazione” dei diritti, si obietta, finisce inevitabilmente per essere alienante e repressiva, incompatibile con la democrazia.
La critica che quanti si ispirano alla posizione tradizionale fanno alla posizione “antimetafisica” è invece di non riuscire a giustificare il carattere vincolante dei diritti umani, di non poter indicare dei principi “oggettivi” cui far riferimento per individuarli, di aprire la via ad ogni possibile arbitrio ed individualismo nella loro rivendicazione. Al limite, di sfociare nel relativismo e nel nichilismo.
E’ possibile una qualche forma di dialogo e di confronto tra queste due posizioni, che sia dialetticamente costruttivo e non di mera polemica ideologica? E’ quanto il convegno su Legge naturale e diritti umani che si apre oggi a Roma, organizzato dalla Fondazione Centro studi filosofici di Gallarate, si propone di esplorare per dare il suo contributo al dibattito che oggi riguarda non solo i classici diritti democratici e sociali (si pensi al diritto ad eleggere i propri rappresentanti, il diritto al lavoro di tanti disoccupati, il diritto all’asilo e all’accoglienza dei molti profughi), ma anche i cosiddetti “nuovi diritti” individuali, come il diritto a scegliere il modo “tecnico” di procreare e di morire, il diritto di organizzare in forme nuove la propria vita affettiva e famigliare, il diritto a seguire ed anche a scegliere il proprio orientamento sessuale o a intervenire nel patrimonio genetico proprio o dei propri figli.
Da un tale dialogo, chi si ispira alla prima posizione potrebbe essere provocato ad una più approfondita riflessione sul concetto di “natura” in gioco nella fondazione ed individuazione dei diritti umani. Si tratta di una natura in senso “cosmologico” o di natura in senso propriamente umano, antropologico? E in questo secondo caso, di una natura biologicamente intesa, che detta leggi solo per il suo empirico svolgersi, oppure di una natura umana che ha al suo centro la ragione, cui spetta interpretare e valutare le inclinazioni “naturali” del desiderio e dei bisogni umani al fine di fare le scelte più opportune, ove il “bene per me” non si contrapponga al “bene per tutti” e il “bene per tutti” non comprima il “bene per me”? E ancora: dai principi generali che si ritiene scaturiscano dalla considerazione della “natura umana”, si possono dedurre logicamente le norme particolari della convivenza politica oppure la concretizzazione di tali principi necessita di un processo di interpretazione che deve tener conto della effettiva esperienza che gli uomini fanno nella storia — un’esperienza che può variare in relazione ai progressi della scienza e della tecnica e allo stesso maturare della coscienza etica e democratica dell’uomo?
Quanto poi a coloro che s’ispirano alla seconda posizione, antifondazionalista e antimetafisica, essi potrebbero essere provocati a riflettere sull’importanza di un comune riferimento alla dignità assoluta della persona umana quale caposaldo “oggettivo” di tutti i diritti umani. Se questi non sono altro che l’esplicitazione del diritto di ogni persona allo svolgimento di tutte le proprie capacità o potenzialità, nel dibattito sui diritti è possibile escludere ogni riferimento alla verità dell’uomo? E ancora: la verità della dignità assoluta di ogni persona umana, compresa la sua dimensione biologica, può essere considerata come qualcosa di puramente contingente e convenzionale, oppure s’impone ormai per noi come una conquista storica assoluta, la cui rimessa in discussione sarebbe una tragica perdita di umanità?
Questi alcuni interrogativi di fondo su cui il convegno intende riflettere ed invitare a riflettere, coniugando la prospettiva storica e quella teoretica, e giovandosi dell’apporto di diverse competenze: filosofiche, antropologiche, giuridiche ed anche teologiche. Con la convinzione che tali interrogativi coinvolgano il senso di una convivenza sociale e politica all’altezza della nostra umanità.