Nuove precisazioni sul bonus di 100 euro per chi va a lavorare in sede: l’Agenzia delle Entrare ha spiegato che sarà in automatico a partire da aprile. Il provvedimento contenuto nel dl Cura Italia – clicca qui per il testo – riguarda tutti coloro che hanno lavorato in sede nel mese di marzo nonostante il lockdown per l’emergenza coronavirus: il premio sarà riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile. Poi una precisazione sui giorni lavorati in smart working: «In ragione dell’espresso riferimento fatto dall’articolo 63 del Decreto al «numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro», si è dell’avviso che non possano rientrare nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del cd. premio, il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici».
CURA ITALIA, BONUS 100 EURO PER CHI VA A LAVORARE IN SEDE SARA’ AUTOMATICO
L’Agenzia delle Entrate si è poi soffermata su un altro dettaglio, ovvero se il bonus deve essere proporzionato alla percentuale di occupazione o se si dovrà usare la proporzione tra giorni lavorati “in sede” e giorni lavorabili secondo l’orario di lavoro previsto: «Sulla base della lettera della norma che rapporta l’ammontare del premio «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro», si è dell’avviso che indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede. Inoltre, in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi nel rapporto – né al numeratore né al denominatore – le giornate di ferie o di malattia». Una battuta sulle giornae di ferie, malattia e congedo: «In base alla medesima ratio, sono esclude dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni».