CONSIGLIO DI STATO STOPPA LA SENTENZA SULLE CURE DOMICILIARI

Sono passati solo 4 giorni dalla sentenza sorprendente del Tar del Lazio contro il Ministero della Salute sul fronte delle cure domiciliari: ora è tutto da rifare visto che il Consiglio di Stato ha appena sospeso la medesima sentenza che contestava la circolare sulla “vigile attesa”.



Nel decreto di sospensione – si legge – la circolare contiene «raccomandazioni sulla cosiddetta “vigile attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo durante i primi giorni della malattia per i pazienti Covid a casa, e non prescrizioni vincolanti». La decisione è stata presa con decreto monocratico dal neo-presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, sospendendo l’atto del Tar del Lazio che a sua volta sospendeva la circolare sulle terapie domiciliare Covid del Ministero della Salute. Fissata al prossimo 3 febbraio una camera di consiglio per la trattazione collegiale: per il Consiglio di Stato quelle linee guida disposte dalle autorità sanitarie non essendo prescrizioni bensì semplici “raccomandazioni” in realtà «sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto».



COSA CONTESTAVA IL TAR ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO

Il Tar del Lazio aveva invece accolto il ricorso di alcuni medici del Comitato Cure Domiciliari anti-Covid, dato che quella circolare del Ministero – secondo il parere del tribunale – «contrasta con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale imponendo, anzi impedendo, l’utilizzo di terapie eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia come avviene per ogni attività terapeutica». Il ricorso aveva ottenuto l’effetto di sospendere quell’atteggiamento di semplice “vigile attesa” e somministrazione di paracetamolo che veniva disposto per le cure a domicilio: si contestava poi il «non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per la malattia». Il Consiglio dei Stato invece non ravvisa alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del Mmg (medico di medicina generale, ndr) di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, «laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale». Da ultimo. chiarisce la sentenza odierna di Palazzo Spada, «i Mmg ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente».

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