In due recenti interventi, pubblicati sul Sussidiario rispettivamente l’11 e il 19 agosto, abbiamo messo in evidenza diversi aspetti critici del previsto passaggio di attività tra la vecchia Alitalia in amministrazione straordinaria e la nuova compagnia ITA. Come scritto nel primo contributo: “Il problema è che senza la decisione formale di Bruxelles da un punto di vista giuridico è difficilmente immaginabile che la procedura (di trasferimento degli asset del ramo volo a ITA) possa fare significativi passi in avanti, quanto meno farli senza lasciare spazio a possibili contestazioni. […] Intanto il tempo scorre e sembra molto difficile che possano essere rispettati i tempi annunciati. E se il 15 ottobre la nuova ITA non è ancora in grado di volare e la vecchia Alitalia non lo è più, o non ha passeggeri prenotati perché non le è stato permesso di vendere i biglietti, che succede?”.
A distanza di poco tempo le difficoltà allora anticipate trovano ampia conferma, come risulta evidente da una nota di venerdì scorso dell’agenzia LaPresse: “Doppia velocità tra Ita e Alitalia: dopo il via libera dell’Enac che ha rilasciato a Ita le certificazioni lo scorso 18 agosto – in sole 4 settimane dalla richiesta della società – il vettore è pronto da giorni a inserire i suoi voli nei sistemi di vendita. Ita sta però aspettando la cancellazione dei voli da parte di Alitalia che, secondo fonti vicine al dossier, sta viaggiando a una velocità diversa. Per ambienti vicini a Alitalia non basterebbe il via libera da Bruxelles con comfort letter inviata a metà luglio. Inoltre il vettore, nonostante il Mise abbia dato più volte un via libera informale alle cancellazioni, insiste per ricevere una comunicazione ufficiale dal Ministero, più complicata da ricevere in queste settimane di agosto. I Commissari Straordinari di Alitalia, nonostante i via libera, incluso quello della Ita, non hanno ancora autorizzato la cancellazione dei voli, condizione indispensabile per consentire a Ita di avviare le vendite e proseguire il suo percorso verso l’avvio delle operazioni il 15 ottobre”.
In sintesi il quadro attuale è il seguente: ITA, contrariamente a quanto preannunciato dai media, non ha ancora messo in vendita le prenotazioni per i voli che dovrebbe effettuare a partire dal 15 ottobre, mentre Alitalia continua invece a raccogliere prenotazioni oltre tale data, nonostante sia stato detto nel famoso comunicato stampa del ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio che cesserà i voli il 14 ottobre. Chi ha ragione tra le due?
ITA in teoria potrebbe mettere in vendita voli, avendo ottenuto dall’Enac sia il Coa che la licenza di operatore aereo, ma è in grado di farlo solo subentrando ad Alitalia, e dunque dopo che essa smette di vendere i voli. Tuttavia, per smettere, Alitalia in amministrazione straordinaria ha bisogno, e questo è il secondo caso dopo il citato provvedimento dell’Ue, che chi ha l’autorità per farlo glielo ordini in via formale.
Infatti, i commissari straordinari di Alitalia nel 2017, al momento dell’avvio dell’amministrazione straordinaria, hanno ricevuto dallo Stato, assieme ai soldi necessari, i famosi prestiti ponte, il mandato di garantire la continuità operativa della compagnia sino alla cessione degli asset. È scritto nell’art. 1 del decreto legge n. 55 del 2 maggio 2107 il cui titolo è: “Misure urgenti per assicurare la continuità’ del servizio svolto da Alitalia S.p.A.”. In esso si legge al comma 1: “Al fine di evitare l’interruzione del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, è disposto un finanziamento […]”.
Lo stesso decreto assegna inoltre ai commissari un preciso mandato finalizzato alla cessione delle attività. Come si legge al comma 2 del medesimo articolo: “I Commissari straordinari provvedono, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a pubblicizzare un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria…”. Il mandato era ed è tuttora, non essendo stato nel tempo modificato, quello di garantire la continuità del servizio di trasporto aereo sino a quando la cessione degli asset avrebbe permesso di trasferire in continuità quegli stessi servizi all’operatore che li avrebbe acquistati dall’amministrazione straordinaria, operatore che è stato successivamente individuato, attraverso decisioni pubbliche e non gare di mercato, in ITA.
Pertanto è evidente, nel momento in cui si concludesse la trattativa privata con ITA per la cessione del ramo aviation, che l’accordo dovrebbe contenere anche la data in cui Alitalia smette di volare e quella, seguente, in cui ITA, operatore acquirente, inizia. Al momento, tuttavia, la trattativa privata non solo non si è conclusa, ma probabilmente non è neppure iniziata. Ed essa richiede alcune tappe non banali. In primo luogo, ITA deve indicare con precisione la parte del ramo aviation che intende acquisire, poiché è interessata solo a una piccola parte di esso. In secondo luogo, i commissari debbono far svolgere una perizia che accerti il valore di questo ramo. Infine, raggiunto l’accordo sul prezzo, le parti possono finalmente sottoscrivere l’accordo e concordare la data del passaggio di consegne. Questa è la prassi ordinaria.
È invece fattibile che la consegna dei beni, o l’accordo sulla data di consegna, possa precedere il raggiungimento dell’accordo di cessione? Ritengo sia lecito dubitarne. E se poi l’accordo non si raggiunge? Se le parti non si accordano sul prezzo?
Per ora la data di fine voli di Alitalia è scritta solo nel comunicato stampa del Mef del 15 luglio il quale, evidentemente, non ha valore prescrittivo. E in realtà neppure descrittivo. Alitalia cessa e ITA inizia? Ok, ma con quale provvedimento lo avete deciso? Di certo non col comunicato stampa. E neppure col via libera, non formalizzato oppure formalizzato, dell’Unione europea il quale dice solo, eventualmente, dato che non è pubblico, che quel passaggio in quelle date all’Unione sta bene. Ma poi va attuato e non è certo compito della Vestager farlo.
Se non si vuole attendere l’accordo privato tra Alitalia e ITA per il passaggio di consegne è evidente che la data di cessazione dei voli di Alitalia debba stare in un provvedimento dell’Autorità vigilante sulla procedura e non possa certo, per quanto scritto in precedenza, essere affidata all’autonoma volontà dei commissari. Tuttavia, non sembra chiaro, in primo luogo, su quali norme una simile decisione possa basarsi. In secondo luogo, se anche la data di fine voli per la vecchia Alitalia fosse fissata con certezza, potrebbe ITA mettere in vendita già a breve voli per i quali non ha ancora la capacità tecnica per realizzarli, disponendo al momento solo di due velivoli e dei relativi equipaggi?
Se ho disponibilità di due aerei e al momento nessun contratto sottoscritto che mi garantisca la disponibilità di altri cinquanta aerei per una determinata data, posso vendere prenotazioni per voli per i quali sono indispensabili anche questi altri cinquanta aerei? Se ho un bed and breakfast di due camere, e sono in trattative per acquistare un hotel di cinquanta, possa già mettere sui siti di prenotazione la disponibilità di cinquantadue camere?
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