Il disegno di «legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», appena elaborato dal Governo, dedica spazio (art. 32) alle procedure di selezione dei componenti e dei presidenti delle autorità amministrative indipendenti (quali l’Autorità garante della concorrenza e del mercato-AGCM, l’Autorità nazionale anticorruzione-ANAC, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni-AGCOM, il Garante per la protezione dei dati personali-GPDP, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente-ARERA, ecc.). La norma lega la questione all’esigenza di «rafforzare l’indipendenza» delle stesse.
Si tratta di una disposizione necessaria: certe nomine ai vertici di alcune autorità amministrative indipendenti (A.A.I.) hanno manifestato carenze importanti nelle procedure di valutazione dei requisiti di competenza e “distanza dalla politica” indispensabili per essere designati a farne parte. In particolare per l’Autorità italiana di prevenzione della corruzione – di cui si dirà – già il decreto legislativo 150 del 2009 prevede appunto requisiti di elevata professionalità, di comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di indipendenza (da intendere come distanza dalla politica partitica).
Indipendenza e competenza sono caratteristiche utili a garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto (fondato sulla separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario) dinanzi alle penetranti competenze consultive, paragiurisdizionali, di regolazione e vigilanza, di amministrazione attiva variamente esercitate dalle A.A.I. Competenze che rispetto al principio della separazione dei poteri rappresentano un’eccezione, perché tali autorità agiscono piuttosto sulla base di una concentrazione di poteri. Ma proprio per questo l’indipendenza dei loro vertici dalla politica costituisce caratteristica inaggirabile. L’eccezione può insomma esser ammessa: si tratta di autorità chiamate a esercitare funzioni in posizione di neutralità, di alterità, rispetto agli interessi pubblici e privati coinvolti nello specifico settore di proprio intervento. Competenza e indipendenza dalla politica assicurano la posizione di terzietà richiesta.
Peraltro già nel 2012 la Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati, in un’indagine conoscitiva in argomento, aveva rilevato la stretta correlazione fra modalità di nomina e necessaria indipendenza dei componenti dei vertici delle A.A.I., sostenendo che è proprio «nel procedimento di nomina che si annidano i maggiori rischi di condizionamenti da parte della politica». Così – benché il Parlamento sia intervenuto in materia di A.A.I. per razionalizzarne la disciplina dalla prospettiva vuoi del risparmio di spesa pubblica (art. 22 L. 114/2014), vuoi della riorganizzazione delle funzioni e del loro finanziamento, nonché del trattamento economico dei dipendenti (L. 124/2015) – la Commissione affari costituzionali aveva registrato proprio la grande disomogeneità nelle modalità di nomina e suggeriva di adottare in materia un criterio unico.
Non si può però concordare con quest’ultima soluzione: ogni A.A.I. ha diversità di obiettivi, una diversa combinazione di funzioni, pluralità di soluzioni organizzative. Viceversa, debbono essere valorizzate le garanzie procedurali che accompagnano l’iter di selezione dei candidati, dunque rafforzando la fase precedente alla loro designazione. Occorre evitare – come invece è successo nell’occasione dell’ultimo rinnovo del Consiglio di ANAC e di AGCOM – che l’individuazione dei componenti sia frutto di una concertazione politica e non di una valutazione preventiva sulla singola loro competenza e integrità, come è emerso nel giudizio di fronte al Tar del Lazio a proposito di una richiesta proprio di «accesso agli atti» circa la procedura di nomina (si veda il sito www.italiastatodidiritto.it, «Iniziative sulle nomine ANAC e AGCOM»).
Benissimo dunque fa l’art. 32 del disegno di legge sulla concorrenza a porsi nel solco della procedura stabilita dal sopra ricordato decreto legislativo 150/2009 (come modificato dalla L. 125 del 2013), confermando la centralità della competenza, dell’indipendenza da affiliazioni politiche e, infine, della «indiscussa integrità» come criteri che dovranno guidare i costituendi «Comitati tecnici», o «Commissioni tecniche», «per la selezione delle candidature» ai vertici delle A.A.I. Benissimo fa nel valorizzare modalità trasparenti di designazione suggerendo – com’è accaduto nel 2014 nell’occasione dell’individuazione dei componenti del primo Consiglio ANAC – il bando pubblico per la manifestazione di interesse a candidarsi, così da consentire alle persone che ambiscano alla carica di rendere evidenti le proprie competenze tecnico-scientifiche e a dar pubblicamente conto dell’integrità individuale.
Prestiamo tuttavia la massima attenzione all’iter di conversione in legge del provvedimento affinché Camera e Senato non ribaltino le carte!
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