Non è solo una questione di ombrelloni, di chiringuitos all’italiana, di noleggio sdraio e quant’altro. Le nuove aste per il rilascio delle concessioni balneari investiranno (dall’1° gennaio 2024) una fetta rilevante dell’industria turistica italiana, quella dei resorts e degli alberghi leisure sui litorali, strutture che senza l’usufrutto della porzione di costa antistante non avrebbero più ragione d’esistere. 



Lo ha sottolineato bene Confindustria Alberghi, che in una lettera inviata ai senatori ha sottolineato le criticità delle nuove norme, avanzando alcune proposte “subemandative” agli emendamenti al dl Concorrenza che costituiscono il cuore delle disposizioni. “La proposta del Governo relativa al riordino e alla semplificazione della disciplina delle concessioni marittime, lacuali e fluviali è costruita nell’ottica della gestione della concessione da parte dello stabilimento balneare, non identificando la specificità delle concessioni infungibili, cioè asservite ad altra attività di impresa che richiede quella e non una qualsiasi altra concessione per potersi esercitare”. Questo il succo del contendere. Se un tratto di costa oggi in concessione al resort prospiciente andasse in asta aggiudicato a un altro operatore, si tornerebbe a una situazione che invece si vorrebbe azzerare: il subaffitto con relativa imposizione di subcanoni ben maggiorati rispetto al dovuto. “Il settore turistico-ricettivo – continua l’associazione di categoria – necessita di una disciplina ad hoc in materia di concessioni (come peraltro avviene in altri Paesi europei) che tenga conto delle specificità delle imprese che lo compongono”.



In sintesi, Confindustria Alberghi sostiene che per alcune imprese, come ad esempio quelle balneari, la concessione sia di fatto bene strumentale indispensabile all’esercizio dell’impresa e parte integrante dell’offerta. “Per tali imprese, la concessione demaniale è un bene infungibile, in quanto asservita all’attività d’impresa. La rilevanza per l’operatore alberghiero è specifica per l’area considerata che ha una connessione funzionale all’attività alberghiera. Il danno collegato alla perdita della specifica concessione non potrebbe essere in alcun modo compensato dall’assegnazione di una nuova concessione in una posizione diversa, e in molti casi la perdita della specifica concessione condannerebbe l’azienda alla chiusura”.



A questo punto, come si può intervenire? Con quali misure correttive? “Fermo rimanendo – precisa Confindustria Alberghi – che la condizione ideale sarebbe quella di riconoscere, ove possibile, un diritto di prelazione a favore di soggetti esercenti attività di impresa in strutture turistico-ricettive su aree private o demaniali prospicienti quella oggetto di concessione e per la quale tali soggetti risultino concessionari uscenti, laddove ciò non sia possibile, abbiamo elaborato alcune proposte emendative volte a valorizzare le specificità di tali imprese”.

Ecco allora le principali proposte avanzate dall’associazione.

La prima. Nei casi in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l’affidamento delle concessioni avverrà sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza.

La seconda. Nel caso di imprese turistico-ricettive per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all’esercizio dell’attività, in sede di affidamento della concessione, verrà riconosciuto un diritto di prelazione alle imprese, concessionari uscenti, titolari di strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale.

La terza. Invece della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, va considerata la professionalità acquisita, delle specificità delle imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, per le quali la concessione è bene strumentale all’esercizio dell’attività.

La quarta. Oltre a favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese, occorre sottolineare la necessità di assicurare l’integrità delle aree demaniali prospicienti le strutture turistico-ricettive.

La quinta. Oltre alle imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile, vanno salvaguardate le imprese, concessionari uscenti, titolari di strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all’esercizio dell’attività.

La sesta. Alla remunerazione degli investimenti autorizzati dall’ente concedente in sede di assegnazione della concessione vanno aggiunti quelli realizzati nelle aree private di strutture turistico-ricettive prospicienti la concessione demaniale e correlati alla gestione della stessa.

La settima. Definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati sia in area demaniale sia nelle aree private di strutture turistico ricettive prospicienti la concessione demaniale e correlati alla gestione della stessa, della perdita dell’avviamento e del valore delle attività commerciali o di interesse turistico connesse alla concessione, anche se esercitate in area non demaniale.

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