L’8 ottobre è stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge cd. Collegato Lavoro. In attesa che la discussione passi al Senato ritengo opportuno cercare di prendere in esame il testo per esplicitare le novità che impattano direttamente sul mercato del lavoro in somministrazione.

Unificazione dei fondi per la formazione Forma.Temp

Uno dei punti con maggiore impatto per il settore della somministrazione è l’articolo che prevede l’unificazione dei fondi Forma.Temp destinati alla formazione dei lavoratori in somministrazione. All’interno di Forma.Temp sono infatti sempre stati presenti due fondi distinti, uno legato alla contribuzione prodotta dai lavoratori a tempo determinato e l’altro dai lavoratori a tempo indeterminato, utilizzati con modalità e finalità diverse, che il disegno di legge vorrebbe unificare.



A mio avviso si tratta di una norma che, pur ponendosi il nobile scopo di garantire un adeguato sviluppo delle competenze professionali e di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, desta notevoli preoccupazioni, rischiando di impattare negativamente sulla formazione nel settore della somministrazione. Ridurre la specializzazione dei due fondi può portare a diminuire la qualità dei corsi e ad appiattire la qualità dell’offerta formativa finanziata da Forma.Temp. Non si può inoltre non criticare dal punto di vista del metodo una norma che interviene in modo così determinante sulla gestione di un ente bilaterale, che da sempre è stata materia di dialogo e contrattazione tra le parti sociali, all’interno di un settore che ha trovato nella bilateralità un rinnovato modello delle relazioni sindacali.



Abrogazione del limite temporale per le missioni a termine

Un altro impatto importante nel mondo della somministrazione lo produrrebbe l’abrogazione del limite di durata dei 24 mesi per le missioni a termine presso uno stesso utilizzatore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato delle Agenzie per il lavoro, limite che sarebbe dovuto partire dal 30 giugno 2025. L’abrogazione della norma prevista nel cosiddetto “decreto agosto” del 2020 lascia comunque non chiarita la questione sul limite temporale che dovrebbe avere l’utilizzo di questa specifica forma contrattuale. Perciò, anche se nel 2018 il ministero del Lavoro si era espresso con una circolare che escludeva esplicitamente che la somministrazione a tempo indeterminato fosse soggetta a limiti temporali, anche nel caso di missioni a tempo determinato, resta a mio avviso necessario un intervento normativo chiarificatore che possa definire in modo preciso e univoco i contorni di questo istituto.



Esclusioni dal limite di contingentamento

Lo stesso articolo interviene anche sui limiti di contingentamento nell’uso della somministrazione a tempo determinato, di fatto scomputando i lavoratori con contratto a tempo indeterminato dal limite oggi previsto del 30%, così come avviene già oggi per i lavoratori svantaggiati. Si tratterebbe quindi di un allargamento della platea che già oggi viene esclusa da tale computo che però rischia di depotenziare l’impatto positivo in termini di occupabilità degli svantaggiati. Verrebbero sottratti a tale limite tutti i lavoratori di start up innovative e di aziende in fase di avvio oltre ai lavoratori di età superiore ai 50 anni e quelli impiegati per attività stagionali e per specifici spettacoli. Si tratta di casi per cui già oggi la legge deroga ai limiti dei contratti a tempo determinato per i lavoratori “diretti”, e questo intervento normativo permetterebbe quindi di eliminare una differenza che non aveva ragione di esistere.

Contratti acausali per lavoratori svantaggiati

Viene introdotta la possibilità di stipulare contratti acausali fino a 24 mesi per i lavoratori svantaggiati. Sebbene questa misura possa sembrare vantaggiosa, occorre riflettere sulla sua reale necessità, considerando che esistono già incentivi per l’assunzione di tali categorie. Si tratterebbe quindi di una concessione che invece di favorire il reinserimento di queste persone nel mercato del lavoro, porterebbe alla prosecuzione contrattuale di quei lavoratori che già hanno avuto una occupazione di almeno 12 mesi.

Siamo pertanto di fronte a una forte liberalizzazione dello strumento della somministrazione. In questa fase del mercato del lavoro probabilmente sarebbero maggiormente necessari interventi che sostengono la qualità occupazionale, la formazione delle competenze lungo l’arco della vita lavorativa e maggiore stabilità contrattuale.

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