Importanti aggiornamenti sul ddl penale. La riforma va avanti e oggi è stata pubblicata la relazione della Commissione ministeriale presieduta da Giorgio Lattanzi. Come reso noto dal Ministero della Giustizia, le conclusioni del tavolo di studio sono state consegnate al ministro Marta Cartabia, ora chiamata a effettuare le sue valutazioni in vista della presentazione degli emendamenti.
La commissione sul ddl penale ha elaborato una serie di proposte di riforma in materia di processo, sistema sanzionatorio penale e prescrizione del reato. La valutazione dell’Organismo Congressuale Forense nel complesso è positiva – «OCF esprime parziale soddisfazione assistendo ad una maggiore attenzione ai diritti degli imputati e della difesa ed esprime soddisfazione anche nel constatare che la proposta avanzata da OCF in tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (Punto 4.2 Art. 9 bis) abbia trovato pieno accoglimento» – ma ha segnalato anche alcune zone d’ombra, perplessità legate in particolare in tema di partecipazione della difesa nei giudizi di impugnazione.
Ddl penale, pronta la relazione della Commissione
La commissione Lattanzi nella relazione finale sul ddl penale ha messo in risalto che il problema della prescrizione deve trovare innanzitutto una soluzione sul terreno della riduzione dei tempi del processo e, se si riesce ad assicurare la ragionevole durata del processo, «la prescrizione cessa dal rappresentare un problema». Un altro appunto è legata ad un punto di vista tecnico: una riforma organica potrebbe essere realizzata con lo strumento della legge delega e il coordinamento con la riforma del processo. Due le soluzioni proposte per la modifica dell’articolo 14 del ddl penale: «Una prima (“ipotesi A”) che, prevedendo un meccanismo di sospensione nei giudizi di impugnazione, si muove nel solco delle riforme del 2017 e del 2019, come anche del cd. lodo Conte; una seconda (“ipotesi B”) che, invece, implica una radicale, diversa, scelta di fondo: l’interruzione definitiva del corso della prescrizione con l’esercizio dell’azione penale e, da quel momento, la previsione di termini di fase –per ciascun grado del giudizio –il cui superamento comporta l’improcedibilità dell’azione penale». Clicca qui per leggere la relazione integrale della Commissione.