È stata sollevata una questione di legittimità costituzionale per il Decreto Caivano. Lo ha fatto il tribunale per i minori di Trento con un’ordinanza del 6 marzo 2024. Il giudice Giovanni Gallo, come evidenziato dalla rivista giuridica Giurisprudenza Penale, ha messo nel mirino il percorso di rieducazione del minore. Infatti, ha ricordato che «qualsiasi trattamento punitivo nei confronti di un minore è ammesso solo se è sorretto, animato e orientato da fini educativi».
A tal proposito, il giudice ha evidenziato «dubbi non manifestamente infondati in relazione all’art. 3 e all’art. 31 Costituzione, perché cela, di fronte a un reato asseritamente commesso da un minorenne, una meccanica trattamentale fortemente improntata sul paradigma punitivo», che è «scandita dal principio di proporzionalità, anziché assicurare un approccio trattamentale fondato su dinamiche educative e riabilitative, definite dal principio personalistico e assicurate dalla multidisciplinarietà dell’Organo giudicante minorile».
DECRETO CAIVANO, COSA SCRIVE IL GIP NELL’ORDINANZA
L’ordinanza di remissione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale del giudice per le indagini preliminari Giovanni Gallo, del tribunale per i minori di Trento, nasce da un procedimento penale a carico di un minore che ha minacciato il padre con un coltello, nel timore a suo dire che gli facesse del male, al culmine di una forte lite. Ebbene, il gip ha ritenuto di sospendere il processo e sottoporre al Giudice delle Leggi il rito deflattivo di cui si richiede l’applicazione. Nell’ordinanza critica il decreto Caivano, in particolare «il sillogismo sotteso alla scelta di prevedere una procedura estremamente semplificata», cioè che «a fronte di un reato non particolarmente offensivo né però occasionale è possibile addivenire, in tempi ristretti, a una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato all’esito del corretto svolgimento di determinate attività, individuate dallo stesso minore, a sfondo socio-lavorativo».
In questo sillogismo, scrive il giudice, «si radica l’irragionevolezza della norme, poiché prevede, a fronte di un reato non occasionale o ipoteticamente tale, una procedura che, per le ragioni che si diranno, non permette un adeguato approfondimento informativo e conseguentemente un’effettiva presa in carico del minore e dei suoi bisogni educativi». Per il giudice del tribunale per i minori di Trento, «risulta essere irragionevole se comparata con l’omologo istituto previsto per gli adulti durante le indagini preliminari, per il quale il Legislatore ha delineato un’articolata e puntuale disciplina volta a un’effettiva presa in carico del soggetto, posto che il minore, stante la sua personalità in via di sviluppo, necessita di un’attenzione maggiorata e non minorata rispetto a quella riservata a un soggetto adulto».