TABELLA GREEN PASS AGGIORNATA: LE NOVITÀ
Il Governo Draghi ha aggiornato e implementato le FAQ (domande frequenti) dopo gli ultimi due Decreti Covid pubblicati il 23 dicembre e 29 dicembre scorso: Super Green Pass (con tabella delle attività aggiornate), quarantena e mascherine, sono queste le tre aree di intervento dell’esecutivo nell’inquadrare le nuove regole anti-Covid su tutto il territorio nazionale.
Dal 10 gennaio l’obbligo di Super Green Pass (per vaccinati e guariti) di fatto sarà esteso a tutte le attività non essenziali fuori casa: escluso dall’obbligo, per il momento, supermercati, farmacie e luoghi di lavoro, anche se con il prossimo CdM del 5 gennaio il Governo intende dare un’ultima sferzata alla platea di circa 5 milioni di non vaccinati importando l’obbligo di Green Pass rafforzato anche per tutti i lavoratori. In attesa di capire se vi sarà unanimità nella scelta forte sul fronte vaccino – con l’obbligo di Super Green Pass al lavoro si arriverebbe infatti ad una misura assai prossima all’obbligo vaccinale tout court – ecco le novità e gli aggiornamenti sulle regole che gli italiani dovranno seguire fino almeno allo scadere dello stato di emergenza nazionale (31 marzo 2021). Qui la tabella aggiornata al 31 dicembre delle attività consentite senza Green Pass, con Green Pass “base” (tamponi, vaccinati, guariti) e con Green Pass rafforzato (solo vaccinati e guariti).
LE NUOVE FAQ SULLA QUARANTENA
Sul portale del Governo sono apparse la mattina del 2 gennaio le nuove FAQ aggiornate in primi sulle nuove norme per la quarantena Covid e da quando vengono applicate. Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. Ecco qui di seguito tutte le regole:
Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:
– alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
– alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
– alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).
A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.
Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.
MASCHERINE ANTI-COVID: LE REGOLE AGGIORNATE
Le FAQ del Governo introducono anche la sezione sulle mascherine/dispositivi di protezione delle vie respiratorie: in primis, con l’ultimo Decreto vi è l’obbligo su tutto il territorio nazionale di avere con indossare la mascherina anti-Covid sia all’aperto che al chiuso in tutti i luoghi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto.
L’obbligo non è comunque previsto per:
– bambini sotto i 6 anni di età;
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
– operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
– mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
– quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
La normativa Covid prevede poi l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in alcune specifiche situazioni, eccole:
– per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
– per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
– per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
– per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.
Per le mascherine chirurgiche invece, permangono queste regole: «devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore. In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso».