Il decreto criptovalute conforme alla direttiva UE 2022/858 è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati e quindi è stato convertito in disegno di legge.

La nuova normativa riguarda l’emissione e la circolazione di strumenti finanziari digitali, nonché le infrastrutture relative all’utilizzo e allo scambio di criptovalute e della tecnologia blockchain. Il decreto quindi chiarisce la normativa degli strumenti finanziari digitali emessi su registri per la circolazione digitale e mira a semplificare la sperimentazione FinTech.



Decreto criptovalute: a cosa serve il registro per la circolazione digitale

Il decreto criptovalute considera diverse categorie di strumenti finanziari digitali ed è assolutamente conforme alla normativa europea Dlt Pilot Regime.

Ciò include azioni, obbligazioni, titoli di debito, ricevute di deposito e altri strumenti finanziari regolati dal diritto italiano. Il decreto si applica sia agli strumenti finanziari destinati alla negoziazione che a quelli emessi da società non quotate.



L’emissione e il trasferimento delle criptovalute devono essere registrate su un registro per la circolazione digitale, gestito da un responsabile punto il registro fornirà le relative informazioni sui destinatari delle transazioni e sulla natura e la quantità degli strumenti finanziari digitali detenuti, alla stregua delle transazioni bancarie ordinarie.

Il “responsabile dei registri per la circolazione digitale” possono essere le stesse banche, le imprese di investimento, il gestore di mercato e gli intermediari finanziari, nonché gli istituti di pagamento e di monete elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione stabiliti in Italia.



Sulla base di questa definizione, è verosimile che tutti gli istituti di credito che siano abilitati come responsabili di registro, possano autorizzare e certificare le transazioni dei singoli clienti verso piattaforme legate allo scambio di criptovalute o della blockchain.

Decreto criptovalute: aumenta il controllo fiscale

In questo modo il controllo sui singoli cittadini per evitare evasioni fiscali e distrazioni di denaro, sarà necessariamente più capillare.
C’è anche la possibilità di avere società che hanno sede legale in Italia e che intendano svolgere l’attività di responsabile del registro per strumenti digitali emessi da loro stesse, in questo caso possono essere registrate, ma devono avere un capitale iniziale di almeno 150 mila euro e tutti i requisiti equivalenti per le società che hanno sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Anche in questo caso l’autorità competente è la Banca d’Italia e la Consob, vale a dire alla commissione nazionale per le società e la borsa.
Chiunque violi le disposizioni inserite nel decreto criptovalute è passibile di sanzioni amministrative.