Nell’ambito della crisi economica che rischia di provocare l’emergenza coronavirus, quelle che rischiano in tempi più rapidi la loro stessa sopravvivenza sono le microimprese. Vediamo, allora, quali tra i provvedimenti del decreto Cura Italia adottati dal Governo possono interessare più da vicino questo importante segmento dell’economia italiana.



Proroga delle scadenze fiscali – Le scadenze originariamente previste per lunedì 16 marzo erano state, per tutti, prorogate a venerdì 20 marzo, nell’attesa del varo del decreto. Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri ha ulteriormente prorogato al 31 maggio i versamenti dovuti dalle imprese turistico-ricettive, dalle agenzie di viaggio e turismo e dai tour operator, dalle aziende con sede nella cd. prima zona rossa e quelli dovuti da tutte le aziende con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro. Tutti potranno scegliere se versare entro il 31 maggio oppure con rate di pari importo da versare mensilmente da maggio fino, al massimo, ad ottobre 2020. Per tutte le altre imprese resta confermata la proroga al 20 marzo.



Cassa integrazione in deroga – Le imprese che in questi giorni sono state costrette a chiudere, anche quelle con un solo addetto, potranno usufruire della cassa integrazione in deroga per i propri dipendenti, a partire dalla data di interruzione del lavoro (e comunque successiva al 23 febbraio)  e per un massimo di 9 settimane. Per le aziende fino a 5 dipendenti non è necessario alcun accordo sindacale, per le aziende superiori a 5 dipendenti l’accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative potrà avvenire in via telematica. Potranno goderne anche i lavoratori neoassunti (di solito esclusi dalle misure di integrazione salariale). Le aziende che già beneficiavano del trattamento di integrazione salariale straordinaria possono trasformarla in cassa integrazione ordinaria.



Sostegno ai lavoratori e professionisti – Per i lavoratori in sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare, il periodo di conseguente astensione dal lavoro sarà considerato come equiparato alla malattia.

I lavoratori autonomi avranno, per il momento per il solo mese di marzo, un’indennità una tantum di 600 euro. Il provvedimento riguarda diverse categorie di lavoratori: professionisti con partita Iva, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) iscritti alla Gestione separata, autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago, lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato (che abbiano lavorato almeno 50 giornate effettive nel 2019), lavoratori dello spettacolo (iscritti all’apposito fondo pensione, con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito nell’anno precedente inferiore a 50mila euro).

Fondo per dotazioni di sicurezza – È previsto un fondo da 50 milioni (corrisposto da Inail a Invitalia) da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e strumenti di protezione individuale per limitare i rischi di contagio da Covid-19.

Credito – Diverse misure previste dal decreto semplificano le procedure, i costi e le condizioni per la concessione di crediti da parte del sistema bancario verso le piccole imprese, anche tramite fondo di garanzia e con l’ausilio dei consorzi fidi.

Inoltre, le piccole imprese, dietro comunicazione, possono avvalersi per i debiti verso il sistema creditizio delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

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