Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla disabilità, che viene considerato il centro della riforma avviata in quanto introduce innovazioni che comprendono la ridefinizione di disabilità, dei sistemi di valutazione della stessa, includendo anche il tema degli accomodamenti ragionevoli e del progetto di vita della persona.



Ricordiamo che la legge (legge 22 dicembre 2021, n. 227) si inserisce nel contesto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Missione 5, Componente 2, che prevede l’adozione di una “Legge quadro per le disabilità”. Il decreto entrerà in vigore il 30 giugno 2024 e prevede che alcune disposizioni, relative ad adempimenti successivi, divengano efficaci e si applichino dal 10 gennaio 2025. Inoltre, per tutto il 2025 sarà messa in atto una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale.



Partiamo dunque dai problemi economici che risultano evidenti e dunque di fattiva realizzazione che il decreto arreca in una logica di parziale analisi. Il progetto di vita della persona rimane l’aspirazione più concreta di questa legge, ma il primo interrogativo riguarda le disposizioni di cui all’articolo 18, in materia di progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato per le persone disabili, che saranno attuate nei limiti di quanto già previsto dall’ordinamento vigente, giacché i progetti individuali per le persone disabili sono già disciplinati dall’articolo 14 della legge n. 328 del 2000 e dalla partecipazione della persona con disabilità al procedimento di valutazione multidimensionale e di definizione del predetto progetto di vita non discendono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.



L’articolo 20, in materia di libertà di scelta sul luogo di abitazione e di continuità dei sostegni, si limita a garantire le medesime prestazioni spettanti ai soggetti con disabilità anche nel caso in cui gli stessi cambino la propria abitazione, fermo restando il vincolo del budget di progetto quale limite alle soluzioni individuabili in relazione alla specificità del nuovo contesto di vita. Ancora l’articolo 32 prevede oneri per il finanziamento di attività di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell’elaborazione dei progetti limitatamente agli anni 2024 e 2025, in quanto l’esigenza di tali misure formative si avverte principalmente nella fase iniziale dell’attuazione della riforma di cui al provvedimento in esame e, in ogni caso, il materiale formativo prodotto rimarrà nella disponibilità delle amministrazioni interessate e potrà essere riutilizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Su questo obiettivo nascono le perplessità più evidenti in quanto le unità mediche e tecniche, nonché le pratiche burocratiche difficilmente potranno essere attivate senza percorsi interistituzionali del tutto innovativi.

Per quanto riguarda Inps si è dovuto esplicitare (senza però chiarire in cosa consiste l’onere numerico ed economico in capo ai medici Inps, nonché ai medici di base chiamati a partecipare alle commissioni di valutazione multidimensionale) e prevedere espressamente, all’articolo 8, comma 2, che l’Inps provvede alle attività previste dalla medesima disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È anche chiaro che è necessario modificare le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 4, che indicano tra le risorse che concorrono al finanziamento del budget di progetto quelle riconducibili al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all’articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Occorre però precisare che tali risorse sono ora confluite nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di cui su queste pagine a lungo abbiamo relazionato e che sono state finanziate solo fino all’anno 2023.

Inoltre, ma non per ultimo in quanto non è possibile fare una disamina integrale per non demotivare i lettori rispetto alla tanta aspettativa su questa cd Legge quadro, sfugge alla scrivente il raccordo economico invocato con l’Università senza aver previsto in termini fattuali il ruolo concreto con il percorso accademico dei soggetti preposti all’alta formazione per realizzare i nuclei multidisciplinari proattivi ai fini delle Commissioni per la valutazione multidimensionale che il decreto prevede, nonché i cosiddetti accomodamenti ragionevoli che in sede organizzativa sarà indispensabile adottare.

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