Tra divieti, incentivi e ristori, la faticosa gestione della pandemia e dei suoi devastanti effetti sulla vita sociale e sull’economia nasconde evidenti segnali di schizofrenia. Nelle città si accendono gli spettacoli di luci del centro e si liberalizzano le ztl e i parcheggi, ma resta l’invito a evitare di frequentare le stesse piazze per scongiurare gli assembramenti. Mentre nelle stanze dei bottoni si decide di cancellare le vacanze sulla neve, non volendo ripetere gli affollamenti nelle discoteche e sulle spiagge della scorsa estate, accusati di essere stati grandi cluster di contagi, dimenticando però di aver a suo tempo varato i vituperati bonus vacanze con lo scopo preciso di motivare i vacanzieri.
Proprio quei bonus sono stati rieditati adesso nell’ultimo Decreto ristori, il quater, varato l’altra sera, con l’estensione della validità (che era prevista al 31 dicembre) fino al 30 giugno 2021. Ora, è chiaro il tentativo di allargare la platea dei fruitori (che finora sono stati parecchio al di sotto delle previsioni), e di spalmare in un lasso di tempo più ampio la possibilità di utilizzo, anche se confidare che i bonus vengano utilizzati ad aprile o maggio sembra quantomeno bizzarro. Restano attuali, in ogni caso, tutte le perplessità che i bonus avevano incassato alla loro comparsa, quando s’erano stanziati 1,7 miliardi allo scopo. Fino allo scorso settembre erano stati generati più di 1,5 milioni di bonus vacanza, per un valore di 689,7 milioni di euro. Le risorse “avanzate” sono andate adesso al prolungamento della validità del bonus fino al 30 giugno 2021.
Il bonus consiste in un contributo di 500 euro (per un nucleo familiare di 4 persone) da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e b&b in Italia; può essere speso in un’unica soluzione e può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto. L’80% del bonus si applica come sconto da parte della struttura ricettiva, il resto si può detrarre nella dichiarazione dei redditi dell’anno seguente. I meccanismi sono i medesimi: per ottenere il bonus è necessario richiederlo on-line, essendo già in possesso di un’identità digitale SPID o CIE. Al momento della richiesta del bonus si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’ISEE (che non deve essere superiore ai 40 mila euro). Successivamente occorre installare l’app Io, l’applicazione dei servizi pubblici, per ultimare la procedura. Il bonus attribuito al nucleo familiare sarà identificato da un codice, cui sarà associato anche un QR code, che va tenuto sul proprio smartphone per comunicarlo all’albergatore, insieme al codice fiscale, prima di pagare il conto.
Ma il nuovo decreto ristori (una manovra da circa 5 miliardi di euro), oltre ai bonus vacanze, dedica al turismo anche altre risorse. Ad esempio, vengono erogate varie indennità (non cumulabili tra loro e con il reddito di emergenza) ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione; agli impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del Decreto Ristori) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate in tale periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.
Per quanto riguarda le imprese, è prevista la proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap, che viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.