Il decreto Salva Casa esclude dalla misura i dehors ma include parte delle strutture amovibili (soltanto quelle costruite durante l’emergenza da Covid-19). A dirlo è la normativa dell’articolo numero due (che vedremo a breve), in cui si dichiara esplicitamente quali strutture vengono ammesse nella misura e quali no.
La deroga fa eccezione per le strutture realizzate in prossimità di scuole, ospedali e centri assistenziali, mentre gli spazi all’aperto vicini ai ristoranti oppure ai locali commerciali non possono essere salvati dalla sanatoria.
Decreto Salva Casa: nessuna speranza per i dehors
Il Testo unico dell’edilizia stabilisce il limite massimo di 180 giorni per permettere alle strutture amovibili di rimanere fisse nel luogo in cui si trovano. Per chi ha necessità differenti potrà richiedere una deroga ottenendo un prolungamento grazie alla CILA.
Rientrano nell’eccezione – come citato dalla norma – quelle realizzazioni costruite per necessità comprovate:
Le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.
La Comunicazione di inizio lavori asseverata deve specificare l’anno di costruzione, le normative urbanistiche e vanno allegati i documenti che possano dimostrare la necessità di averle realizzate durante l’emergenza sanitaria.
L’unica vera difficoltà consiste nel dimostrare (con l’apposita documentazione) le effettive esigenze sia di averle realizzate ma soprattutto di farle perdurare nel medio e lungo periodo.