E’ stato pubblicato il Decreto Semplificazioni. Dopo l’approvazione “salvo intese” dello scorso 7 luglio, è stata trovata la quadra, con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha apposto la propria firma sul documento, e successivamente lo stesso Dl èapparso in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore immediata. Successivamente verrà convertito in legge, molto probabilmente entro la metà settembre vista la pausa estiva, ma ormai il testo è stato approvato e sottoscritto. Numerose le novità introdotte con il Decreto, a cominciare dai poteri straordinari in caso di emergenza, assegnati direttamente alle stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, forniture e servizi professionali. Per individuare le opere da affidare ai commissari servirà un Dpcm dedicato, ma non si tratterà di “modello Genova”, ma di modello sblocca cantieri, quindi con poteri più limitati, come ricorda l’edizione online de Il Sole 24 Ore.
DECRETO SEMPLIFICAZIONI, LE NOVITÀ: CANTIERI, BANDI, RIFORMA ABUSO D’UFFICIO…
I cantieri con poteri a 360 gradi saranno una trentina, così come chiedeva espressamente il Partito Democratico, e non alcune centinaia come inizialmente previsto. Sarà poi consentito l’affidamento delle opere ad un’azienda senza alcun bando di gara, purchè la “commessa” non superi i 5 milioni di euro di valore. Bisognerà invitare almeno cinque imprese per opere fino a 350mila euro, dieci fino al milione, e quindici fino a 5 milioni. Sotto i 150mila euro di opere saranno possibili affidamenti diretti, senza alcun bando. Fra le grandi novità introdotte nel Decreto Semplificazioni anche la riforma dell’abuso d’ufficio e quella della responsabilità erariale. Nel primo caso si avrà una circoscrizione dei casi perseguibili in quanto “si esce da una indicazione generica – si legge ancora sul quotidiano finanziario – di mancato rispetto della legge per una indicazione più puntuale di comportamenti che vengono perseguiti fuori della sfera di discrezionalità del funzionario pubblico”. Per quanto riguarda la responsabilità erariale, invece, ci sarà “persecuzione” solo “nei casi di omissione di un’azione mentre non lo sarà per i casi di azione, dove resta perseguibile solo il dolo”.