La detrazione sull’assicurazione vita può essere prevista dall’Agenzia delle Entrate a patto che l’ammontare sia oggetto di imposizione fiscale (ovvero se su di essa vengono pagate realmente le tasse). Se le polizze assicurative non rientrassero nella cumulabilità del reddito totale, allora la detraibilità non sarebbe accettata.



Nell’interpello dell’Ade 218 risalente al 6 novembre 2024, un datore di lavoro chiede se i suoi dipendenti possono godere della detrazione Irpef al 19% per le quote da lui versate (in qualità di sostituto d’imposta) e in relazione ai premi assicurativi.

Detrazione assicurazione vita: quando si può detrarre il premio al 19%?

La detrazione dell’assicurazione vita è ammessa laddove la quota del premio sia assoggettata al pagamento delle tasse. Laddove ciò non si verificasse (ovvero quando il premio non concorre alla formazione del reddito sulla persona fisica), allora non vige il principio di detraibilità al 19%.



Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate si precisa quali sono i premi che concorrono alla formazione del reddito, e rientrano: le polizze sanitarie, quelle sulla vita e sugli infortuni extra professionali, mentre rimangono esclusi i premi sulle assicurazioni a tutela degli infortuni professionali.

L’amministrazione fa anche riferimento alla detraibilità sui premi assicurativi associati ad una polizza vita collettiva, un prodotto finanziario molto comune tra i lavoratori dipendenti. Le polizze in questione possono essere stipulate da organizzazioni fiscali, società di qualunque natura o associazioni sindacali.



Un onere – chiarisce ancora la circolare – può essere detratto a patto che sia a carico fiscale del contribuente. Qualora i premi vengano versati dal datore di lavoro, il lavoratore potrà comunque ottenerne la detrazione spettante e prevista dall’articolo 15 del Tuir (per l’ammontare economico oggetto di tassazione).

A chiarire i dettagli è la risoluzione numero 391/E dell’anno 2007, in cui si specifica che i lavoratori possono godere della detrazione di imposta, ma sempre proporzionata alle cifre che concorrono alla formazione derivante dal reddito di lavoro dipendente.

Dunque nel caso in cui i premi assicurativi non concorressero alla formazione del reddito totale, quest’ultimi non potranno godere della detrazione fiscale.