Come sappiamo tutte le famiglie che devono sostenere le spese per l’iscrizione dei propri figli, benché maggiorenni, ad atenei che si trovano all’interno della regione dove è registrata la propria residenza fiscale oppure fuori sede, quindi ad una distanza dalla propria residenza superiore a 100 km, potranno ottenere dei benefici fiscali dichiarando le spese all’interno del modello 730.



Si tratta di un rimborso IRPEF al 19% che però necessita di determinati requisiti: infatti bisogna tenere conto di determinati limiti di spesa stabiliti per le università private oltre a costi specifici ammissibili per la detrazione.

Detrazioni spese universitarie: come funzionano

Come sappiamo molte famiglie possono dichiarare i costi relativi agli affitti, spese accessorie oltre che per le rette universitarie e di atenei statali all’interno del modello 730. Il rimborso equivarrà a una detrazione IRPEF al 19%. Ma cosa succede per le dichiarazioni delle spese relative alle università private? È bene precisare che in questo caso il Ministero dell’istruzione e della ricerca a posto dei limiti specifici.



Infatti è noto che le università private possono avere dei costi molto elevati e sicuramente molto più elevati delle università pubbliche.

In particolare l’art. 15 del DPR 917/86, TUIR, prevede una detrazione del 19% per le spese universitarie pagate dal contribuente, anche per i familiari a carico.

Detrazioni spese universitarie: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Tutte le spese detraibili riguardano, sia per le università pubbliche che per quelle private le seguenti voci di spesa:

  • corsi di istruzione universitari,
  • corsi universitari di specializzazione,
  • corsi di perfezionamento,
  • master universitari,
  • corsi di dottorato di ricerca.

Le iscrizioni possono essere effettuate presso:



  • Istituti tecnici superiori,
  • nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Non sono detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti indicazioni riguardo alla detrazione delle spese universitarie:

  • Sono detraibili le tasse di immatricolazione ed iscrizione, soprattasse per esami di profitto e laurea, la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, ricongiunzione di carriera, iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena, frequenza a corsi singoli, e altri costi specifici.
  • Per i corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria, la detrazione è ammessa solo se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR.
  • Un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata.
  • I corsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) sono equiparati alle spese universitarie, mentre i corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria.
  • Non sono detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.