Quando il contribuente è chiamato a compilare il modello 730 ed effettuare la dichiarazione dei redditi 2023 potrebbe anche capitare di omettere qualcosa oppure commettere errori. In questi casi ci si accorge del problema soltanto dopo aver rinviato la dichiarazione dei redditi. Come comportarsi in questo caso? Quali sono le conseguenze e le sanzioni in cui si rischia di incappare?



Dichiarazione dei redditi 2023: cosa accade in caso di errori

È chiaro che sbagliare è umano e quindi il sistema fiscale prevede anche la possibilità che il contribuente possa omettere alcune cose all’interno della dichiarazione dei redditi oppure dichiararne altre in modo errato. Per questo motivo è stato introdotto il ravvedimento operoso che permette di regolarizzare le violazioni e le omissioni tributarie nella dichiarazione dei redditi attraverso un meccanismo di sanzioni ridotte.



La sanzione pensata per l’istituto del ravvedimento operoso varia in relazione alla tempestività dell’azione di risanamento oltre che al tipo di violazioni commesse. In tutti i casi pagare le sanzioni ridotte risulta vantaggioso in quanto il contribuente potrebbe vedersi recapitare multe molto più salate.

Dichiarazione dei redditi 2023: l’istituto del ravvedimento operoso e le sanzioni

Sensazione amministrativa e ridotte di cui abbiamo parlato sono pari a:

  • ad 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
  • ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;
  • ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.