Il figlio di genitori rifugiati gode dello stesso status dei genitori e ha, di conseguenza, diritto d’asilo esattamente tanto quanto loro: questo è il verdetto emesso dalla Corte Ue, i cui giudici hanno fornito un’interpretazione estensiva della legge europea in merito a tale argomento. Va precisato che, in realtà, il diritto comunitario non nega la possibilità di estendere automaticamente al minore le tutele riconosciute ai suoi genitori nell’ambito della protezione internazionale, ma tutto viene rimesso alla discrezionalità dei singoli Stati dell’Unione europea.



Ora, la Corte di giustizia del Vecchio Continente ha voluto mettere i puntini sulle “i”, con una sentenza che decreta che “il sistema comune europeo di asilo non si oppone, in linea di principio, alla possibilità che uno Stato membro estenda automaticamente lo status di rifugiato al figlio minore di un genitore a cui tale status è già stato concesso”. In particolare, va tenuto conto “dell’interesse superiore del bambino, alla luce del quale tale disposizione deve essere interpretata e applicata. L’obiettivo è consentire al rifugiato di godere dei diritti conferiti da tale status, mantenendo nel contempo l’unità del nucleo familiare nello Stato membro ospitante”.



DIRITTO D’ASILO ANCHE PER I FIGLI DI GENITORI RIFUGIATI: COME SI OTTIENE TALE STATUS?

A proposito dello status di rifugiato, il quotidiano “La Stampa” approfondisce la questione nel dettaglio. Un articolo del 9 novembre spiega infatti che “ai sensi della direttiva europea del 2011 sulla protezione internazionale, per ottenere lo status di rifugiato occorre che siano soddisfatti due requisiti. Il primo è che esista il pericolo di persecuzioni, la seconda è l’assenza di protezione contro atti di persecuzione da parte del Paese terzo di cui l’interessato ha la cittadinanza”.



Va tuttavia effettuato un ultimo, ulteriore distinguo, al fine di evitare di generare confusione su questa tematica tanto delicata quanto importante: l’obbligo degli Stati membri di prevedere vantaggi non si estende ai figli del beneficiario di protezione internazionale nati nello Stato membro ospitante.