La drammatica vicenda umana di Eluana Englaro potrebbe essere giunta ad un tristissimo epilogo: la morte per fame e per disidratazione.
Non può non tornare alla mente, da questo punto di vista, il caso di Terry Schiavo che tanto scalpore suscitò nell’opinione pubblica internazionale e che si concluse, come tutti sappiamo, nel peggiore dei modi.
La Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Milano ha infatti autorizzato il padre di Eluana Englaro ed il curatore speciale della stessa ad interrompere l’alimentazione e l’idratazione con sondino naso-gastrico, che attualmente consentono ad Eluana di rimanere in vita.
La Corte d’Appello di Milano si è pronunciata a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione dell’ottobre scorso, che aveva cassato con rinvio il decreto, emesso da un’altra Sezione della stessa Corte d’Appello, con cui era stato respinto il ricorso del padre di Eluana.
La sentenza della Cassazione aveva altresì stabilito i principi di diritto a cui la nuova pronuncia dei giudici d’appello si sarebbe dovuta adeguare in assenza di una normativa in materia.
In precedenza il Tribunale di Lecco aveva dichiarato inammissibile il ricorso del padre di Eluana sul presupposto che ai sensi degli articoli 2 e 32 della Costituzione “un trattamento terapeutico o di alimentazione, anche invasivo, indispensabile a tenere in vita una persona non capace di prestarvi consenso, non solo è lecito, ma dovuto in quanto espressione del dovere di solidarietà posto a carico dei consociati, tanto più pregnante quando, come nella specie, il soggetto interessato non sia in grado di manifestare la sua volontà”.
A sua volta la Corte d’Appello, nella prima pronuncia, aveva rilevato che il giudice, chiamato a decidere se sospendere o meno l’alimentazione attraverso il sondino naso-gastrico “non può non tenere in considerazione le irreversibili conseguenze cui porterebbe la chiesta sospensione (morte del soggetto incapace), dovendo necessariamente operare un bilanciamento tra diritti parimenti garantiti dalla Costituzione, quali quello alla autodeterminazione e dignità della persona e quello alla vita”, precisando che tale bilanciamento “non può che risolversi a favore del diritto alla vita, ove si osservi la collocazione sistematica (art. 2 Cost.) dello stesso, privilegiata rispetto agli altri (contemplati dagli artt. 13 e 32 Cost.), all’interno della Carta Costituzionale”.
Secondo la Corte di Cassazione, viceversa, il sondino naso-gastrico che tiene in vita Eluana (e che pur la Corte riconosce non rappresentare un “accanimento terapeutico”) potrebbe essere disattivato in presenza di entrambi i seguenti presupposti, da accertarsi ad opera del giudice:
– che si versi in una condizione di stato vegetativo irreversibile;
– che tale istanza sia realmente espressiva “della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti”.
Come è noto, in campo sanitario vige il principio del “consenso informato”, in base al quale il paziente decide se e fino a quando sottoporsi ad un determinato trattamento medico nel momento in cui si pone la necessità (o quanto meno l’utilità) del trattamento stesso.
Secondo i criteri introdotti dalla Corte di Cassazione sarebbe invece da ritenere non solo che il “consenso” all’interruzione di un trattamento indispensabile per il mantenimento in vita possa considerarsi validamente espresso anche se intervenuto molto tempo prima del sopraggiungere dello stato di incoscienza, ma addirittura che sia possibile desumere tale consenso da elementi tutt’altro che oggettivi, quali la personalità e lo stile di vita.
Il che significa aprire il varco, in sede giudiziaria, ad interpretazioni soggettive dalle quali tuttavia dipendono la vita o la morte delle persone.
Da quanto emerge dallo stesso decreto della Corte d’Appello, prima di cadere in stato d’incoscienza Eluana non ha mai espresso il proprio “consenso preventivo” all’interruzione di un trattamento sanitario che le consentisse il mantenimento in vita qualora si fosse trovata in stato vegetativo (a prescindere da qualsiasi rilievo circa la validità di tale ipotetico “consenso”).
Gli elementi in base ai quali si è ricostruita l’ipotetica volontà di Eluana di non “essere curata per nulla nell’evenienza di uno stato di totale immobilità fisio-psichica” sono rappresentati da alcuni commenti che la stessa aveva espresso in occasione di gravi incidenti occorsi ad amici e ad altre persone, nonché “la straordinaria tensione del suo carattere verso la libertà”. Il che francamente non può non far rabbrividire.