Qual è il contenuto essenziale della presa di posizione del presidente Napolitano, con la sua lettera indirizzata al Csm, in cui vengono precisate e richiamate le prerogative di questo organo?
È una lettera molto importante perché tende a fare chiarezza su una questione da tempo in discussione. Il presidente ritiene che non ci sia alcuno scandalo sul fatto che il Csm dia pareri; la legge istitutiva del Csm prevede infatti esplicitamente che il Consiglio Superiore dia pareri al ministro su tutti i disegni di legge che riguardino l’ordinamento giudiziario. Una delle discussioni è generata dal fatto che alcuni sostengono – e io sono tra i più convinti fautori di questa posizione – che i pareri vanno dati quando sono richiesti, e non d’iniziativia del Consiglio Superiore, perché i pareri, nel momento in cui non sono richiesti, si trasformano in presa di posizione politica. Il presidente nel suo messaggio tralascia questo aspetto; e in effetti c’è ormai una prassi più che decennale in base alla quale, anche senza la richiesta del ministro, il Csm dà comunque i propri pareri.
Il punto che più ha fatto discutere delle parole di Napolitano è la precisazione sul fatto che al Csm non spetta il «vaglio della costituzionalità». Che importanza ha questo richiamo?
Il punto più importante è proprio questo: il Csm non può dare giudizi sulla costituzionalità delle norme. Questo è un compito che spetta ad altre istituzioni. Innanzitutto allo stesso presidente della Repubblica, che fa un vaglio di costituzionalità “di base” quando decide se promulgare o meno una legge, e se non la promulga la rinvia con un messaggio alle Camere. È chiaro che se il Capo dello Stato si trova di fronte a un parere di incostituzionalità del Consiglio Superiore, che è l’organo che lui stesso presiede, questo comporta una difficoltà per il presidente stesso, in quanto non può non tenere conto di questo parere: se firma la legge, smentisce l’organo di cui è capo. Ecco che, in qualche modo, viene pregiudicato nella sua libertà di giudizio.
Inoltre, il parere di incostituzionalità del Csm lede le prerogative della Corte Costituzionale, che è l’organo abilitato a dichiarare eventualmente l’incostituzionalità delle leggi. Ma ci sono anche altri due elementi da tenere presenti: quando il parere di incostituzionalità riguarda una legge in fieri, questo lede le prerogative delle commissioni affari costituzionali dei due rami del parlamento, che possono preventivamente rilevare delle incostituzionalità nei progetti e disegni di legge; e infine si ledono le prerogative dei singoli giudici comuni, che sono chiamati ad applicare le leggi, i quali possono sentirsi lesi nella loro autonoma capacità interpretativa dal giudizio del loro organo di autogoverno, e sentirsi in qualche modo precettati o obbligati a sollevare questioni di incostituzionalità. Per tutti questi motivi è bene che il Csm non intervenga in questo campo, e Napolitano ha fatto benissimo a ricordarlo.
Il giudizio di Napolitano è dunque molto chiaro, perché ha semplicemente ricordato i ruoli di queste diverse istituzioni. Ma il fatto che abbia ritenuto che ci fosse l’esigenza di inviare questa lettera è indice di un’incrinatura nei rapporti tra le istituzioni stesse?
Ho ricevuto anch’io questa impressione, perché ciò che ha stupito Napolitano e anche il vice presidente del Csm Mancino sono state le fughe di notizie clamorose. Questa bozza di parere era sul sito de “La Repubblica” una settimana o dieci giorni fa; la bozza di parere approvata dalla stessa commissione era disponibile a chiunque, ed era piena di rilevi di incostituzionalità. Per parte mia, ne ho contati sei. A ciò si aggiungeva una certa ambiguità. Ora si dice chiaramente che il parere era rivolto al ministro: questo è molto importante, perché il ministro della Giustizia, nella nostra forma di governo, è responsabile di fronte alle Camere dell’andamento della giustizia, perciò è corretto che i pareri siano rivolti a lui, il quale può farsi consapevolmente un’idea delle questioni, ascoltando il parere di un organo tecnico come il Csm. L’ambiguità consisteva nel fatto che il parere era rivolto alle Camere nello stesso iter di formazione della legge di conversione, e questo portava a pensare al Csm come terza Camera, che
Riguardo al via libera alla discussione alle Camere del “lodo Alfano”, dato ieri dal presidente della Repubblica, qual è la sua opinione?
Su questo gli organi di informazione sono caduti in una specie di trappola. In realtà, si tratta semplicemente dell’autorizzazione del presidente alla presentazione al Consiglio dei Ministri del disegno di legge Alfano. Non è un potere così significativo: il capo dello Stato non ha dato un via libera al contenuto. Semplicemente è previsto nell’articolo 87 che il presidente della Repubblica autorizzi la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo. In tale sede non vi sono di solito dei controlli approfonditi sui contenuti dei disegni di legge. È un’autorizzazione di routine, nel senso che il disegno di legge viene approvato dal Consiglio dei Ministri deve essere presentato alle camere e in mezzo c’è l’autorizzazione presidenziale a questa presentazione.
Non credo che Napolitano abbia accompagnato tale auorizzazione con un messaggio, in quanto è un atto automatico.
La decisione del presidente fa comunque riferimento a una sentenza della Corte Costituzionale.
Sì, la sentenza 24 del 2004, con cui la Corte dichiarò incostituzionale la prima versione del lodo Schifani. Con il lodo Alfano il governo ha cercato di adeguarsi alle obiezioni che allora la Corte fece a quella prima legge. Ma, ripeto, questa autorizzazione non è un atto particolarmente significativo. Il problema vero sarà costituito dalla promulgazione: allora si valuterà l’atteggiamento del capo dello Stato e questo sarà un vaglio molto più approfondito e significativo.
Il vero punto importante dei fatti di questi giorni rimane dunque la lettera di Napolitano al Csm.
Certo: la lettera è un precedente molto importante ed è anche una presa di posizione forte nei confronti del Consiglio. Mi stupisce anche il fatto che il Consiglio abbia approvato il parere senza tenere in gran conto i rilevi presidenziali; tant’è vero che le censure di incostituzionalità sostanzialmente sono rimaste tutte. Hanno sostituito “irrazionale” a “incostituzionale”, ma è un aggettivo che la Corte stessa usa per indicare l’incostituzionalità, perché una legge irragionevole viola l’articolo 3; e ci sono comunque tutti i rilevi sull’articolo 111 (“irragionevole durata dei processi”) e articolo 112 (“obbligatorietà dell’azione penale”). Quindi mi pare preoccupante che i consiglieri, Mancino compreso, abbiano ritenuto di prendere un po’ sottogamba, o comunque non abbiano colto fino in fondo il messaggio contenuto in quella lettera.