L’articolo 77 della Costituzione è chiarissimo nell’attribuire alla responsabilità politica e giuridica del Governo la scelta sul ricorso alla decretazione d’urgenza. Per parte sua, il Capo dello Stato non ha, in sede di emanazione di un decreto, gli stessi poteri di cui dispone in sede di promulgazione di una legge. Può rifiutarsi di emanare un decreto-legge solo se ritenga manifestamente assenti i presupposti di necessità e urgenza che la Costituzione richiede. Che questo fosse il caso del decreto su Eluana, sommessamente, mi pare discutibile in fatto e in diritto.
La vicenda di Eluana è per il Presidente solo una vicenda singola, pur drammatica, ma non in grado da sola di legittimare il ricorso alla decretazione d’urgenza. Vi è qui un certo grado di formalismo: salvare una vita umana, anche una sola, non giustifica forse un provvedimento d’urgenza, anche ad personam? E poi: la vicenda Englaro è stata in realtà consapevolmente utilizzata come caso esemplare, emblematico di una tendenza culturale dotata di evidente significato generale e forza espansiva. L’urgenza del caso Eluana, si potrebbe dire, trascende di gran lunga la vicenda singola.
Ancora: il Capo dello Stato ritiene che il decreto della Corte d’appello, sulla cui base il tutore è autorizzato a chiedere il distacco del sondino, sia una decisione definitiva dell’autorità giudiziaria. Il rispetto del principio della separazione dei poteri gli impedirebbe perciò di avallare un decreto dell’esecutivo che ne paralizzi l’esecuzione. Ma anche questo argomento è controvertibile, perché, per definizione, i provvedimenti assunti in sede di giurisdizione volontaria non contenziosa non hanno forza di giudicato, e sono anzi revocabili e modificabili dal giudice in ogni momento, proprio perché preordinati all’esigenza prioritaria della tutela dei diritti di soggetti deboli.
La nota del Quirinale sostiene invece che il provvedimento in questione avrebbe forza di giudicato, perché sarebbe scaturito da un procedimento in contraddittorio, concluso con una decisione che si impone su contrapposte posizioni di diritto soggettivo. Ma dov’era, nel caso di Eluana, il contraddittorio e dov’erano le contrapposte posizioni di diritto soggettivo? Tutti sanno che, in ogni passaggio giudiziario di questa vicenda, il curatore speciale, nominato proprio per dare spazio a interessi divergenti rispetto a quelli del tutore (il padre), ha sempre appoggiato tutte le scelte di quest’ultimo!
E’ comunque obiettivamente controvertibile che nel nostro caso una sentenza passata davvero in giudicato vi sia, e che un atto del governo teso a paralizzarne l’esecuzione configuri realmente una lesione delle prerogative del potere giudiziario. Ed è dunque difficile convertire questa controversa questione in una ragione di manifesta inesistenza dei presupposti di necessità e urgenza.
Infine: siamo tutti d’accordo sul fatto che questa non sia materia da decreto-legge, e che sulle questioni di fine vita sia molto meglio un accordo il più ampio possibile in Parlamento. Ma l’ultima versione del decreto-legge, quella poi approvata, non pregiudicava in nulla il futuro lavoro parlamentare: avrebbe solo attuato, ragionevolmente, un principio di precauzione, impedendo qualunque sospensione del sostegno vitale ai soggetti non in grado di provvedere a sé stessi, fino all’approvazione della nuova legge, qualunque ne sia il contenuto.