Il diritto all’assegno di divorzio che l’ex coniuge corrisponde non decade in caso di nuova convivenza. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, spiegando che andare a convivere con un nuovo compagno al termine di un matrimonio «non comporta la perdita automatica e integrale del diritto all’assegno». D’altra parte, la Suprema Corte ha precisato che intraprendere un nuovo percorso di vita con un’altra persona non è comunque irrilevante. In virtù del principio di autoresponsabilità, l’ex coniuge non può continuare a pretendere la componente assistenziale dell’assegno.
Questo in base al principio per il quale la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio risponde all’esigenza di fornire lo stretto necessario per permettere una vita decorosa all’ex coniuge che è più debole dal punto di vista economico. Bisogna allora fare una premessa: per l’importo bisogna tenere presenti due criteri, uno perequativo, l’altro compensativo.
CASSAZIONE SI ESPRIME SU ASSEGNO DIVORZILE
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, l’ex coniuge ha quindi diritto alla liquidazione dell’assegno divorzile nella parte compensativa, che viene quantificata seguendo precisi parametri come la durata del matrimonio, l’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e la perdita di occasioni professionali. Ma la Suprema Corte ha segnalato per quanto concerne le modalità più idonee di liquidazione dell’assegno, limitato chiaramente alla componente compensativa, l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo.
Dunque, è prevista anche la sua capitalizzazione, che attualmente è possibile solo previo accordo tra le parti. Inoltre, è stata messa in evidenza l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa di giudice, avvocati e mediatori familiari affinché si raggiunga la soluzione più rispondente agli interessi delle persone.