Nonostante il suo matrimonio sia stato totalmente “bianco”, senza s*sso, per dodici anni, un ex marito è stato condannato dalla Cassazione al pagamento dell’assegno divorzile, in virtù de marcato divario economico esistente tra i due ex coniugi. La donna, con il suo stipendio da docente, aveva contribuito alle spese di famiglia, nonostante il suo consorte fosse un uomo benestante. I giudici di merito avevano già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro respingendo la domanda di lui di addebitare alla ex la responsabilità di aver reso insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Le tensioni fra i due sono sorte a seguito della mancanza di trasporto verso il marito da parte della donna, che aveva portato la coppia a stare insieme senza consumare. Una circostanza confermata dalla signora, che ha tuttavia richiesto un assegno di 3mila euro al mese, più 300mila euro di danni. Pretese che non sono state soddisfatte in toto: l’ex moglie, avrà diritto a un assegno divorzile di 1.250 euro al mese, ma non otterrà alcun risarcimento danni, sostituito dalla costituzione di un pegno di beni mobili fino a 12.500 euro.
MATRIMONIO SENZA S*SSO: CASSAZIONE OBBLIGA EX MARITO AL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO, ECCO PERCHÉ
Come riportano i colleghi de “Il Sole 24 Ore”, che hanno seguito da vicino la vicenda, l’uomo ha sottolineato al cospetto dei giudici che la sua ex moglie aveva sempre beneficiato dei suoi acquisti grazie alla comunione dei beni, fino a quando era divenuta proprietaria esclusiva di due cespiti immobiliari. Inoltre, lui nel frattempo si è costruito una nuova vita e ha un figlio piccolo da mantenere. Argomentazioni che non hanno influenzato i giudici di legittimità, che si sono concentrati prevalentemente sul divario economico tra i due, ribadendo il contributo finanziario assicurato dalla donna negli anni del matrimonio.
Stando a quanto scritto sul “Sole”, la Corte territoriale ha “valorizzato gli sforzi fatti dalla moglie, che aveva contribuito all’andamento della famiglia con il lavoro di insegnante. Il ricorrente non ha provato lo stato di disoccupazione della sua nuova compagna e, comunque ,la sua situazione economica è tale da non essere intaccata da nuove spese da sostenere”.