Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto sostegni bis è entrata nel vivo quella che con ogni probabilità sarà l’ultima puntata dei ristori per le partite Iva provate dalla pandemia.
Da questo momento, dunque, si rientra nella stagione in cui si potrà chiedere anziché dare. La nuova stagione sarà figlia delle riforme che dovranno dare contenuto all’euforia che sta accompagnando le riaperture. Il sostegni bis è anche il momento dei bilanci. Il risultato non è soddisfacente se si dà ascolto ai molti che recriminano di essere rimasti fuori da qualunque ristoro/sostegno perché penalizzati dai criteri previsti (codici Ateco, confronto del fatturato su anni diversi, ecc.).
Trovare un criterio che aiutasse tutti è difficile e forse impossibile se si guarda alle risorse effettivamente disponibili. Un tratto comune che accompagna l’intervento emergenziale e che con ragione alimenta le recriminazioni è l’eccesso di burocrazia che accompagna qualunque provvedimento. Nei prossimi anni si assisterà con buona certezza al moltiplicarsi dei contenziosi.
I nuovi sostegni, regolati dall’art. 1 del Decreto 73/2021, sono riassumibili in tre tipologie: automatici, alternativi e reddituali. Nel primo caso, i beneficiari del precedente intervento di sostegno riceveranno in automatico dall’Agenzia delle Entrate una somma identica a quanto già ricevuto. All’annuncio appariva come innovativo il metodo “alternativo” di determinazione del contributo, anch’esso a fondo perduto, previsto dal comma 5 dell’art. 1. A una settimana dall’annuncio l’apparente innovazione è svanita per far posto all’incredulità. È previsto, infatti che il nuovo contributo venga riconosciuto esclusivamente a coloro che hanno beneficiato del primo sostegni a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e/o dei corrispettivi conseguiti nel periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 sia inferiore al 30% al medesimo parametro calcolato nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.
Alla prova dei fatti è proprio la base di calcolo individuata che attesta quanto sia scarsa l’attenzione riservata al popolo delle partite Iva. Il dato richiesto per il calcolo, infatti, non è immediatamente disponibile per buona parte dei beneficiari che dovranno necessariamente fare una rielaborazione dei dati e ciò appare incomprensibile. Già normalmente fare delle valutazioni infrannuali è complicato, ma lo è ancor di più farlo a cavallo di due anni. La differenza in euro rispetto al contributo “automatico”, comma 1, sarà alla prova dei fatti in gran parte modesta per cui considerato che i beneficiari sono gli stessi del comma 1 e solo loro non si comprende la ratio che lo sottende. Una clausola di salvaguardia, infatti, prescrive che se dal calcolo emerge un valore del contributo inferiore a quello automatico verrà erogato quest’ultimo. L’incomprensione è ancora maggiore poi se si considera che le richieste dovranno farsi nel pieno della stagione dichiarativa.
Innovativo per davvero è, invece, il contributo “reddituale” previsto dal comma 16 che probabilmente meglio garantirà la tutela dei soggetti colpiti dalla epidemia. Tale contributo da è determinarsi (manca ancora il metodo di quantificazione) raffrontando il risultato economico maturato al 31/12/2020 rispetto a quello maturato al 31/12/2019. In quest’ultima fattispecie, quindi, non si fa riferimento esclusivo alla contrazione del fatturato, ma al calo degli utili, su cui, ovviamente, incidono anche i costi. Ha trovato cittadinanza e conferma, dunque, il ristoro dei costi fissi.
Anche questa misura purtroppo è pervasa da burocrazia e ideologia. È prevista, infatti, una corsa contro il tempo per ottenerlo poiché entro il 10/09/2021 dovrà essere presentata la dichiarazione dei redditi per l’anno 2020. Avevamo auspicato che fosse chiarita la ratio che sottende a questa scadenza, ma a una settimana dall’annuncio siamo ancora senza notizie. L’esperienza ha dimostrato che l’invio delle dichiarazioni è spesso rallentato dal rilascio tardivo dei software di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quest’anno sarà diverso? Vedremo. Già da qualche anno gli adempimenti di agosto, versamenti compresi, venivano posticipati al 24 del mese proprio per dare respiro alle aziende e ai professionisti nel mese storicamente dedicato alle ferie degli italiani. Quest’anno la scadenza del 10/9 introdotta dal sostegni bis azzererà questa conquista e con essa l’euforia che aveva accompagnato l’introduzione della prima norma che riconosce quale causa di forza maggiore la malattia che può colpire un professionista consentendogli di differire eventuali adempimenti in scadenza.
Completa il quadro un aspetto che non va trascurato e cioè che al momento i contributi di cui al comma 5 e 16 non sono operativi ma sono subordinati al parere della Commissione europea. In questo contesto, in mancanza di uno Statuto dei diritti delle imprese, viene spontaneo chiedersi se il contributo previsto dal comma 5, stante la modestia che lo accompagnerà, non poteva essere ricompreso nel comma 1.
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