È stato approvato ma ancora non è pubblicato il Decreto sostegni bis. Proviamo a fare un primo commento che tuttavia dovrà essere messo alla prova del testo bollinato. Il decreto va in continuità con le misure di debito buono sin qui introdotte. Prevede, infatti, nuovi meccanismi di calcolo degli indennizzi a fondo perduto che previsti dall’art. 1 sono riassumibili in tre diversi tipi: automatici, alternativi e reddituali.
I commi da 1 a 4 sono interamente dedicati agli indennizzi automatici e costituiscono, di fatto, una replica dei metodi di calcolo osservati dal primo Decreto sostegni. I beneficiari del precedente ristoro, riceveranno, quindi, una somma identica alla prima tranche, che sarà versata in automatico dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente sul quale è stato già erogato il precedente indennizzo, oppure, sotto forma di tax credit, qualora il richiedente avesse già optato per questa forma alternativa di indennizzo.
Innovativo nel metodo di determinazione è il contributo alternativo, anch’esso a fondo perduto, previsto dal comma 5 riconosciuto ai soggetti che hanno richiesto e ottenuto il contributo previsto dal primo Decreto sostegni. L’innovazione consiste nella base di calcolo. È previsto, infatti che sia riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e/o dei corrispettivi conseguiti nel periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 sia inferiore al 30% al medesimo parametro calcolato nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. La misura del contributo va calcolata sulla differenza tra le due medie ed è modulato su scaglioni puntualmente previsti. Innovativo è il contributo “reddituale” previsto dal comma 16 al fine di garantire una diversa copertura dei soggetti da tutelare perché colpiti dalla epidemia da Covid-19. Quello del comma 16 è un contributo da determinarsi con riferimento al raffronto da effettuarsi tra il risultato economico maturato al 31/12/2020 rispetto a quello al 31/12/2019.
In quest’ultima fattispecie, quindi, non si fa riferimento esclusivo alla contrazione del fatturato, ma al calo degli utili, su cui, ovviamente, incidono (finalmente) anche i costi. Ha trovato cittadinanza, dunque, il ristoro dei costi fissi. Questa misura, però, come spesso accade, è pervasa da burocrazia e ideologia. Al momento, infatti, non si conoscono né la misura del contributo, né la misura dello scostamento che darà titolo a riceverlo ed è prevista una corsa contro il tempo per ottenerlo. Per poterne usufruire, infatti, dovrà essere presentata la dichiarazione dei redditi per l’anno 2020 entro il 10/09/2021. Quest’ultima previsione andrebbe spiegata perché allo stato appare irrazionale che per beneficiare dell’indennizzo reddituale bisognerà anticipare la scadenza naturale per la presentazione della dichiarazione dei redditi di oltre due mesi stressando, inutilmente, il calendario degli adempimenti fiscali che in genere viene sospeso ad agosto proprio per dare respiro alle aziende e ai professionisti.
Al momento, comunque, i contributi di cui al comma 5 e 16 non sono operativi ma sono subordinati all’autorizzazione che dovrà rilasciare la Commissione europea.
Maggiormente interessante è il mix di misure tese a migliorare la liquidità a disposizione delle imprese. In questo senso vanno l’introduzione delle modifiche alla disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi acquistati tra il 16/11/2020 e il 31/12/2021 e non rientranti nella categoria degli investimenti 4.0. È previsto, infatti, che anche le aziende con ricavi superiori ai 5 milioni potranno operare la compensazione del credito spettante in un’unica soluzione rispetto alla precedente previsione di compensazione pluriennale. Nella medesima direzione, ovvero mantenere la liquidità in azienda, vanno le misure che ampliano il tetto delle compensazioni fiscali per il solo 2021 a 2 milioni, quelle che prorogano al 31/12/2021 le moratorie dei debiti bancari previste dal decreto Cura Italia e quelle che allungano i tempi dei finanziamenti concessi dal decreto liquidità dello scorso anno. Ancora timida è invece la previsione di recupero dell’Iva sui crediti non riscossi innovata ma comunque poco incisiva.
Assolutamente incomprensibile e farraginosa la nuova Ace che dovrebbe premiare il rafforzamento patrimoniale. Tanto farraginosa da chiedersi perché non sia riproposto se non la misura del beneficio almeno il meccanismo di cui all’art. 26 del Decreto rilancio.
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