Con la Legge di Bilancio 2024 il governo ha introdotto alcune novità in materia di donazioni di immobili. In caso di cessione successiva del bene non si correrà più il rischio della restituzione ai legittimi eredi. Un provvedimento che di fatto aggiusta la misura che rendeva difficile la compravendita in seguito ad una donazione, proprio perchè, se l’immobile non era coperto da polizza appositamente studiata, gli eredi eventualmente tagliati fuori dalla successione, potevano comunque bloccare il procedimento e richiedere la loro quota.
Questo diritto poteva essere rivendicato dai legittimari anche direttamente all’atto dell’apertura del testamento del defunto, richiedendo una restituzione che poteva applicarsi anche a terzi subentrati successivamente in caso di vendita. La legge vigente inoltre stabiliva anche l’arco temporale entro il quale si poteva effettuare questa richiesta, e cioè fino a 20 anni dopo, entro i quali, in caso di vincita della causa per restituzione, veniva automaticamente cancellata l’ipoteca accesa da terzi acquirenti. Per questo, in genere chi risultava intestatario di un immobile donato doveva necessariamente firmare una polizza, molto onerosa, per tutelarsi da questa eventualità.
Le nuove regole sulle donazioni di immobili eliminano diritto degli eredi a richiedere la restituzione dopo la vendita
la nuova norma del governo sulla tutela del diritto alla vendita di immobile donato, senza più correre il rischio di restituirlo agli eredi in caso di causa legale, è subentrata per evitare problemi che frequentemente si presentavano in questi casi. Che colpivano gli acquirenti, costretti a vedere annullato l’atto di vendita, ma obbligati a continuare a pagare le rate del mutuo pur restando senza bene materiale. Rendendo quindi gli immobili oggetto di successioni come non commerciabili.
Ora invece con il provvedimento, i legittimi eredi potranno opporsi soltanto richiedendo una controparte economica pari al valore del bene, e comunque gli obblighi saranno dovuti solo al destinatario della donazione e non a terzi che subentreranno nell’acquisto. Sarà operativo a partire dall’approvazione del testo della manovra. Nel quale sono state inserite anche le normative sui tempi, soprattutto per le liti ancora pendenti che potranno risolversi entro una finestra stabilita. Tutti gli altri contenziosi successivi saranno soggetti alle nuove regole.