Le donazioni tra genitori e figli possono essere esenti da tassazione se sono informali, cioè se non c’è un atto scritto, la Cassazione è intervenuta a chiarire la questione sulle imposte obbligatorie per questo tipo di contributi volontari. Cioè quando un genitore dona soldi al figlio o indirette quando ad esempio paga la casa al figlio, se questi non sono soggetti a trascrizione non scatta neanche la relativa tassa, mentre è dovuta quando c’è un documento che ne attesti la liberalità, registrato volontariamente o se c’è un valore superiore al milione di euro che in tal caso andrà dichiarato in seguito ad un eventuale accertamento tributario.



Con la sentenza n. 7442, come sottolinea il Sole 24 Ore, praticamente si contesta la circolare dell’Agenzia Entrate che viene definita come : “Incompleta, non precisa e incondivisibile“. Questo perchè viene specificato che “l’imposta di donazione si applica alle liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto”, ma viene anche attestato che: “resta ferma l’applicazione dell’imposta sulle donazioni anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione“. Pertanto la Cassazione ha interpretato che può essere rilevante ai fini dell’imposta solo l’atto registrato.



Cassazione: “Donazioni ai figli sono esenti da imposte se non c’è registrazione atto”

Dalla sentenza di Cassazione in merito alla circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione delle donazioni tra genitori e figli, emerge quindi che, in caso l’atto non venga registrato per iscritto, può essere esente dall’imposta. A meno che non si faccia una registrazione volontaria o che il totale della donazione superi la cifra di un milione di euro. Ne consegue quindi che viene lasciata libertà al contribuente di produrre o meno un atto.

Questo vale anche per le donazioni indirette, cioè nel caso in cui un immobile venga acquistato da una persona, in questo caso il figlio, ma pagato da un altro soggetto, che in questo caso può essere il genitore. Secondo i presupposti inoltre non ci sarebbe l’obbligo di dichiarare il superamento della franchigia da un milione di euro, ma soltanto di  ammetterlo nell’ambito di un successivo ed eventuale controllo tributario da parte delle Entrate.