Ha stupito tutti la sentenza del giudice di Lecce, che non ha accettato il ricorso di un marito in una causa di divorzio dopo che la moglie aveva scoperto il suo flirt con un  paio di colleghe, fatto abbastanza noto sul posto di lavoro. Un rapporto in cui non è stato consumato una adulterio ma esisteva un legame affettivo, costato caro all’uomo anche oggi, in un momento storico in cui sempre meno il tradimento viene preso in esame come causa di divorzio.  



L’Avvocato Marisa Meroni è intervenuta per spiegare alcuni aspetti di queste cause, che richiedono valutazioni da parte dei legali su un problema non solo giuridico, ma anche morale, e che pongono una domanda su cosa sia davvero un“tradimento”.

La Corte d’appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto) non ha accettato il ricorso di un marito in una causa di separazione perchè il suo comportamento, secondo i giudici sarebbe contrario al concetto di lealtà insito in quello di fedeltà.  



Quanto l’addebito della colpa nelle cause per separazione è opinabile, come in questo caso?

Non faccio riferimento preciso a questo caso, di cui ho una conoscenza solo giornalistica, ed è sempre meglio valutare quando si ha una conoscenza precisa del caso. Dal 19 maggio ’75, ossia dalla riforma del diritto di famiglia, non esiste più la separazione per colpa, ma esiste la possibilità da parte del giudice di valutare a quale dei coniugi addebitare la separazione: qual’è il criterio?

Un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, tanto che è possibile che in alcune sentenze pur essendo palese l’esistenza di una relazione extraconiugale, questa non dia origine all’addebito se viene dimostrato che questa non è la causa prima della separazione. In generale i doveri che derivano dal matrimonio sono considerati fedeltà e assistenza reciproca.



E’ chiaro che il giudice del caso di Lecce ha valutato il divorzio da un punto di vista della fedeltà. Poi la giurisprudenza spesso valuta i casi attraverso comportamenti che offendono il coniuge, perché se lui o lei si comportano in modo da far pensare alla gente che esista una relazione extraconiugale, anche questo è offensivo per il coniuge, e genera l’addebito. Che è diverso dal concetto di colpa. 

E’ possibile che i giudici abbiano tenuto conto del fatto che i coniugi vivono nel paesino di Martina Franca e che quindi in un contesto provinciale il “tradimento” sarebbe stato particolarmente lesivo del decoro della moglie? 

Quanto lo stesso tipo di colpa può subire giudizi diversi in base al contesto in cui è commessa? 
Sicuramente. La valutazione della responsabilità dei coniugi in questi casi prende in esame in contesto, non come un’annotazione negativa, ma come un dato di fatto per cui un comportamento in un piccolo contesto ha un diverso rilievo rispetto allo stesso comportamento tenuto a New York. Un giudizio di responsabilità tiene conto di tutti i fattori, perciò la rilevazione è “storica”: tiene conto del dove, del come e del quando di quel fatto.

In quale modo situazioni di questo tipo, in cui non c’è un tradimento vero e proprio, possono giocare un ruolo all’interno della causa di separazione senza determinare una separazione con addebito? 

Questi comportamenti possono giocare un ruolo solo con questa conseguenza. Se un comportamento viene segnalato e da ciò si fa derivare una violazione dei diritti del matrimonio la conseguenza non può essere altra che l’addebito.

Nella sua esperienza di avvocato, quale definizione darebbe di tradimento, sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista morale?
Che domanda difficile! Non c’è dubbio che il tradimento sia la violazione all’obbligo di fedeltà. Detto ciò può essere messo in atto in mille modi. Ci si potrebbe chiedere se a tradire sia chi ha un rapporto extraconiugale di una sera, magari sotto effetto dell’alcool, ma sa dove sta il suo cuore, o se tradisca chi, per mille ragioni non tradirà mai a livello fisico, ma sa che il suo cuore sta altrove e non con la persona che ha ha scelto. 

In questo caso il giudice pugliese dava conto di una solidissima relazione affettiva tra l’uomo e questa terza persona, una relazione affettiva tale da non essere compatibile con un matrimonio, se questo è inteso come un’ unione di cuore e di spirito. Il concetto di addebito è un riconoscimento della responsabilità, non un giudizio sulla persona, perciò in questo caso credo di trovare condivisibile in linea di principio la sentenza del giudice di Lecce.