La Legge di bilancio 2021 stabilisce che per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022 l’esonero contributivo previsto dalla Legge Fornero è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui ed è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto (calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti).
Con specifica circolare l’Inps ha chiarito che con riferimento alle “lavoratrici svantaggiate”, alle quali si riferisce lo specifico incentivo, si debbano intendere le donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi, quelle, senza limiti d’età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, le lavoratrici di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e le donne, di qualsiasi età e ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
La stessa circolare ha ribadito poi come con l’espressione “priva di impiego” sia da intendersi la lavoratrice svantaggiata che negli ultimi 6 mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, oppure coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
L’Inps, nello stesso documento, ricorda come sono incentivati i rapporti di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo, peraltro, è riconosciuto (si specifica) anche in caso di part-time, di rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonché in caso di somministrazione.
Con un messaggio di pochi giorni fa la stessa Inps è tornata sulla misura a favore dell’occupazione femminile specificando che il requisito dello “svantaggio” della lavoratrice debba ricorrere alla data dell’assunzione.
In caso, ad esempio, di un’assunzione a tempo determinato, il requisito dello “svantaggio” in questione deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Altresì, qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione (se questa interessa un contratto inizialmente non agevolato, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione).
L’incentivo spetta, infine, sempre secondo l’ultimo intervento Inps, anche nell’ipotesi di proroga del contratto, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Ancora una volta il nostro istituto previdenziale svolge un ruolo fondamentale per promuovere, supportandone il ricorso più corretto, una misura come quella che si propone di aiutare il lavoro delle donne.
Se gli incentivi alle imprese sono un prezioso strumento per rilanciare l’occupazione, in questo caso quella femminile, tuttavia lo sviluppo del lavoro delle donne, ma non solo, non passa unicamente da questo tipo di interventi, ma da politiche più strutturali e organiche. Anche in questo caso saranno doppiamente preziose le risorse del Recovery Fund per immaginare un nuovo modo di vivere, e lavorare, per i lavoratori, e le lavoratrici, delle prossime generazioni puntando sull’innovazione, e modernizzazione, del welfare state e di tutti gli strumenti tesi ad agevolare la conciliazione dei tempi del lavoro e della famiglia.
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