La sentenza estesa numero 198/2021 della Corte Costituzionale non fa che confermare quanto anticipato lo scorso 23 settembre da un breve comunicato della stessa Consulta: i Dpcm Covid emanati nei mesi più difficili dell’emergenza coronavirus dall’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono legittimi in quanto non hanno attribuito alcuna “potestà legislativa” allo stesso Premier.
A definirlo è il relatore Stefano Petitti che ha depositato la sentenza della Corte Costituzionale in merito alle questioni sollevate dal Giudice di pace di Frosinone circa «la legittimità costituzionale dei Decreti legge n. 6 e n. 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), di misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». In sostanza, chiarisce la Consulta: «Gli articoli l, 2 e 4 del Decreto legge n. 19 del 2020 non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri né una funzione legislativa in violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione né poteri straordinari in violazione dell’articolo 78, ma gli hanno attribuito solo il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati.».
DPCM, COSA DICE LA SENTENZA DELLA CONSULTA
Il ricorso nasce dal caso di un cittadino che nell’aprile 2020 contestò una multa di 400 euro a lui comunicata per aver violato il “lockdown” stabilito dal Decreto Legge e dal Dpcm del Governo Conte-2. Secondo il Giudice di pace, i due Decreti legge avrebbero conferito al Presidente del Consiglio la funzione legislativa o poteri straordinari, in contrasto con gli articoli 76, 77 e 78 della Costituzione: ebbene, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili «per difetto di rilevanza le questioni riguardanti il primo Dl – n. 6 del 2020 – risultato inapplicabile in considerazione del tempo in cui è stata posta in essere la condotta sanzionata». Dichiarate infine non fondate anche le questioni concernenti il Dl n. 19 del 2020 – applicabile al caso concreto – «poiché quest’ultimo ha non solo tipizzato le misure adottabili dal Presidente del Consiglio, ma, stabilendo che la relativa esecuzione debba avvenire secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, gli ha anche imposto un criterio tipico di esercizio della discrezionalità amministrativa, di per sé incompatibile con l’attribuzione di potestà legislativa», conclude la sentenza depositata in data 22 ottobre 2021.